Assegnazione temporanea dei genitori con figli fino a 3 anni di età dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Art. 42 bis del D.lgs. n.151/2001.
Una storia a lieto fine!
Il T.A.R. Lazio - Sezione Quarta, con sentenza n. 1033/2024 pubblicata il 22/01/2024, pronunciandosi sul ricorso proposto da un nostro iscritto per chiedere l’assegnazione temporanea a seguito della nascita del figlio, ex art.bis del D.lgs n. 151/20221, definitivamente lo accoglie ed annulla il provvedimento di diniego emesso dall’Amministrazione resistente.
Il Fatto: nel mese di ottobre 2022, a meno di un mese dalla nascita del figlio, un nostro iscritto presentava richiesta di assegnazione temporanea presso il Comando di residenza della propria famiglia, motivata da esigenze familiari ex art. 42 bis d.lgs. 151/2001.
Nel mese di marzo 2023, l’Amministrazione, inviava all’interessato un preavviso di rigetto, preso atto del parere non favorevole del Comando di Compagnia, motivato sulla base di esigenze organiche e di servizio” a seguito del quale, la parte ricorrente, assistita da questa Associazione Militare a Carattere Sindacale, presentava le proprie osservazioni ex art. 10 bis l. 241/1990. Nonostante ciò, l’Amministrazione emanava un provvedimento di reiezione della richiesta di trasferimento.
Veniva pertanto impugnato in sede amministrativa il predetto provvedimento chiedendo, in via cautelare, un’ordinanza che disponesse l’assegnazione temporanea del ricorrente nelle sedi desiderate.
Purtroppo, anche questa volta, l’istanza cautelare veniva respinta.
Il nostro associato, quindi, aveva ormai perso ogni speranza di vedere crescere ed educare il proprio figlio, in maniera costante, nei primi 3 anni di vita.
Affrontare un giudizio ha dei costi di non poco conto ed è pacifico che i nostri stipendi non ci permettono di intraprendere percorsi giudiziari ostici”, onde evitare lo spreco di risorse economiche da destinare alle esigenze familiari.
Molti di noi sono costretti, infatti, a rinunciare alla tutela dei propri diritti che, seppur meritevoli di apprezzamento, nella prassi quotidiana non trovano accoglimento.
Dopo un attento esame della problematica, l’Ufficio legale di questa Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra militari, ha deciso, tramite l’avv. Cassiani Alessandro del foro di Roma, di sostenere il nostro iscritto nell’impugnazione al Consiglio di Stato del rigetto dell’istanza cautelare, ritenendo fondate le sue pretese ed errate le motivazioni che hanno portato al diniego del trasferimento.
Veniva, pertanto, presentata impugnazione al Consiglio di Stato del provvedimento che non accoglieva l’istanza cautelare presentata.
La svolta: valutando diversamente i fatti e la normativa di riferimento, con ordinanza del Consiglio di Stato n.8335/2023, depositata in data 14/11/2023, il collegio adito accoglieva l’istanza volta all’annullamento e alla riforma dell’ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta, ordinando, temporaneamente e con effetto immediato, il trasferimento del militare nella sede richiesta, in attesa della definizione del giudizio di primo grado del T.A.R..
Il lieto fine: recentemente, con sentenza n.1033/2024 pubblicata il 22/01/2024, Il T.A.R. Lazio- Sezione Quarta-, pronunciandosi sul ricorso proposto, definitivamente lo accoglie ed annulla il provvedimento di diniego emesso dall’Amministrazione resistente con la seguente motivazione: ”..Il provvedimento gravato, pertanto, risulta privo di adeguato corredo motivazionale in relazione alle ragioni che non avrebbero consentito di tener conto delle esigenze familiari rappresentate dall’interessato, essendosi l’Amministrazione limitata a fare riferimento, genericamente, ad un deficit di personale, senza in alcun modo valutare la possibilità di riorganizzare il servizio per fronteggiare le prospettate carenze di personale, secondo gli ordinari strumenti giuridici previsti dall’ordinamento…”.
Il collega iscritto, pertanto, potrà prestare servizio nella sede desiderata per il tempo di 3 anni previsto dalla normativa di riferimento.
Finalmente una storia a lieto fine!
Il responsabile dell'Ufficio Legale USIF - Davide Sera
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