Oggetto: Ricorso n .79696/13, Pansitta e altri c/Italia – comunicazione del ricorso al governo italiano ai sensi dell’art. 54 del regolamento – apertura della fase del contraddittorio scritto tra le parti.
Atto di intervento del terzo.
Nell’anno 2013 circa 400 finanzieri, forti dei principi contenuti nella Carta Costituzionale, decisero di ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) per vedersi riconosciute le tutele garantite dalla nostra Costituzione, poiché ritenevano che fosse stata violata la libertà sindacale nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei militari.
Infatti, anteriormente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 7 giugno 2018, ai militari era precluso lo svolgimento di attività sindacali di tipo associativo.
Con lettera del 18 giugno 2020, superato il filtro di ammissibilità, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha deciso di comunicare il ricorso al governo italiano ed esaminare nel merito le doglianze manifestate, riconducibili alla violazione dell’art. 11 CEDU (libertà di associazione), dell’art. 14 CEDU (divieto di discriminazione), e del combinato disposto di cui agli artt. 11 e 13 CEDU (diritto ad un rimedio effettivo).
L’art. 36 CEDU e l’art. 44 § 3 del Regolamento della Corte prevedono che, entro 120 giorni dalla pubblicazione del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale Europea, le parti che ne abbiano interesse possono predisporre un atto di intervento e partecipare, come soggetti "terzi", al giudizio de quo, di modo che il contributo fornito, predisposto con l’aggiunta di ulteriori elementi probatori a supporto delle tesi sostenute dai ricorrenti, possa essere utile all’organo giudicante ai fini dell’emissione di una sentenza di accoglimento.
Stante quanto sopra esposto e nell’ottica dell’interesse comune al riconoscimento dei principi garantiti dalla Carta Costituzionale e dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, si comunica che questa Organizzazione Sindacale ha deciso di intervenire come "terzo", nel giudizio in argomento.