Una buona notizia.

Con la Legge 24 aprile 2020, n.27 – pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.110 del 29.04.2020 – Suppl. Ordinario n.16, - sono state apportate delle modifiche in sede di conversione al Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18.

 

Tra le tante modifiche, una merita davvero una particolare attenzione, perché permetterebbe di gestire in maniera più snella tutte quelle problematiche personali e familiari che spesso si presentano come affrontabili solo nel breve periodo.

 

Tutto questo limitatamente al periodo di emergenza sanitaria (e comunque non oltre il 30 settembre 2020) e nelle more di come sarà recepita l’introdotta possibilità.

 

Nello specifico viene modificato l’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, aggiungendo ad esso il comma 4 bis, di cui riportiamo il testo integrale.

 

«Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vi- gente e dalla contrattazione collettiva»

 

Ci auguriamo che questa integrazione possa diventare uno strumento per fare fronte a tutte quelle emergenze per affrontare le quali, spesso, si devono porre in essere rinunce oltremodo onerose, sotto tutti i punti di vista.