Valore probatorio delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario.

(ORDINANZA DEL 16/05/2019 N. 13174/5 - CORTE DI CASSAZIONE)

Ai fini della decisione nel processo tributario le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase di accertamento rilevano quali elementi indiziari in grado di concorrere a formare il convincimento del giudice.

Alla luce di tale principio, già esposto dai supremi giudici in precedenza, la Corte di Cassazione nell' ordinanza in oggetto ha, infatti, spiegato che le dichiarazioni sopra citate hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e, qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni.

A nulla rileva, secondo i giudici, il divieto di ammissione della prova testimoniale, dal momento che il divieto di cui all’art. 7 del D. Lgs. 546/92 è riferito solo a quest’ultima e da esso non si può far discendere la inammissibilità della prova per presunzioni.

 

Fonte:www.giustiziatributaria.gov.it