Sentenza Cassazione n. 23810 del 29 maggio 2019. 

La Terza sezione ha affermato che il delitto di dichiarazione infedele si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale, sì che non rileva l’eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa mediante la quale il contribuente abbia emendato il contenuto di quella annuale originaria.

(In motivazione la Corte ha disatteso, sulla base della espressa natura annuale” della dichiarazione, l’assunto difensivo secondo cui nella nozione di dichiarazione” dovrebbero farsi rientrare anche le eventuali dichiarazioni integrative presentate, nei tempi consentiti dalle norme tributarie, a rettifica della prima).

 

Fonte:www.cortedicassazione.it