Si riporta integralmente il testo dell’articolo 24 del D.L. 17/03/2020 n. 18
“Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.”
Per quanto previsto dal suddetto art. 24, spettano agli aventi diritto giorni 3 a marzo, giorni 3 ad aprile e 12 giorni aggiuntivi complessivi che possono essere spalmati secondo necessità nei mesi di marzo ed aprile.
Le giornate spettano per singolo disabile portatore di “grave handicap” di cui alla L. 104/1992 art. 3. c 3.
Laddove in una famiglia ci siano 2 disabili entrambi portatori di grave handicap e il caregiver (prestatore dell’assistenza) è unico, i benefici vanno intesi spettanti per entrambi e quindi raddoppiati, ma pur sempre ricondotti nella fruizione ad ogni singolo disabile.
Nel caso il disabile con grave handicap sia il figlio, ex lege sono autorizzati alla fruizione entrambi i genitori, tuttavia essi non possono superare complessivamente i suddetti limiti perché appunto sono rapportati al singolo disabile.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 24, il beneficio può essere non riconosciuto, per motivi di servizio, esclusivamente al personale sanitario impegnato nell'emergenza.
Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit: il legislatore ha espressamente previsto la fattispecie esclusa dal beneficio, pertanto non è ammessa qualsiasi interpretazione estensiva volta a negare il beneficio ad altre categorie di lavoratori.
Se fosse stata intenzione del legislatore prevedere il mancato riconoscimento del beneficio a tutto il personale impiegato nell'emergenza a qualsiasi titolo, non avrebbe specificato la categoria esclusa, ma avrebbe disposto l'applicazione a tutti i lavortori impegnati nell'emergenza.