Previdenza complementare nel Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico
02 Jul 2026
USIF invita alla massima prudenza in ordine alle proposte di adesione a ricorsi individuali
Negli ultimi giorni questa Organizzazione Sindacale ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di appartenenti al Corpo che riferiscono di aver ricevuto comunicazioni, anche tramite posta elettronica, contenenti proposte di adesione ad azioni giudiziarie volte ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal mancato avvio della previdenza complemen-tare nel Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico.
Le numerose richieste di chiarimento pervenute impongono di fornire un'informazione com-pleta ed aggiornata sullo stato della giurisprudenza e dei procedimenti attualmente pendenti, affinché ciascun collega possa assumere le proprie determinazioni sulla base di un quadro giuridico oggettivo e consapevole.
Lo stato della giurisprudenza
L'orientamento espresso nel tempo dalla giurisprudenza amministrativa, tanto dei Tribunali Amministrativi Regionali quanto del Consiglio di Stato, risulta, allo stato, sostanzialmente con-solidato.
I giudici amministrativi hanno infatti ripetutamente affermato che il singolo dipendente non è titolare della legittimazione ad agire per il riconoscimento del risarcimento del danno connesso alla mancata istituzione della previdenza complementare, ritenendo che tale legittimazione spetti alle organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto.
Sotto un diverso profilo, è stato altresì costantemente affermato che la normativa concernente la previdenza complementare non introduceva, a carico dello Stato, un obbligo immediata-mente cogente di istituire i relativi fondi pensione, configurando piuttosto un intervento di natura programmatica, la cui concreta attuazione risultava subordinata all'adozione di suc-cessive determinazioni normative ed amministrative.
In tale contesto si inserisce la recente decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali (CEDS), che ha accertato la violazione della Carta Sociale Europea da parte dello Stato italiano in relazione al mancato avvio della previdenza complementare per il personale del Comparto.
Si tratta di una pronuncia di indubbia rilevanza sul piano del diritto sovranazionale, destinata ad incidere sul dibattito giuridico e istituzionale.
Tuttavia, allo stato attuale, la giurisprudenza amministrativa italiana ha ritenuto che tale de-cisione non produca effetti direttamente vincolanti nell'ordinamento interno e che, pertanto, non sia di per sé idonea a superare l'orientamento giurisprudenziale sino ad oggi consolidato.
Da ultimo, anche il TAR Piemonte, con la sentenza n. 512/2026, ha confermato tale imposta-zione, ribadendo sia il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti individuali sia l'infondatezza delle domande risarcitorie proposte.
Le iniziative promosse da USIF
Pur nella consapevolezza dell'attuale orientamento giurisprudenziale, USIF ha ritenuto dove-roso promuovere un'iniziativa giudiziaria finalizzata proprio a superare le criticità evidenziate dai giudici amministrativi.
Per tale ragione, già nel 2023, questa Organizzazione Sindacale si è costituita nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Lazio, assumendo direttamente la titolarità dell'azione, così da af-frontare il tema della legittimazione processuale che ha rappresentato uno dei principali motivi di rigetto dei ricorsi individuali.
Successivamente, in data 18 marzo 2026, all'esito del parere espresso dal Consiglio di Stato e alla luce della pronuncia del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, USIF ha depositato ulte-riori memorie difensive, integrando il ricorso con nuovi argomenti giuridici volti a valo-rizzare gli sviluppi sopravvenuti.
Il procedimento iscritto al R.G. n. 9895/2023 risulta attualmente fissato per la discus-sione nel mese di settembre 2026 e rappresenta uno dei giudizi destinati a fornire indicazioni di particolare rilievo sull'evoluzione della materia.
L'invito alla prudenza
Alla luce del quadro sopra delineato, USIF ritiene doveroso richiamare tutti i colleghi ad una particolare cautela nella valutazione delle numerose proposte di adesione a ricorsi individuali che stanno circolando in queste settimane.
Allo stato, infatti, non risultano intervenuti mutamenti giurisprudenziali tali da consentire di affermare il superamento dell'orientamento consolidato dei giudici amministrativi.
Occorre inoltre ricordare che l'eventuale esito sfavorevole di un giudizio potrebbe comportare, oltre al rigetto della domanda, la condanna al pagamento delle spese processuali e, nelle ipotesi previste dall'ordinamento, anche le ulteriori conseguenze derivanti dalla proposizione di una lite manifestamente infondata.
Ciò non significa che la questione possa ritenersi definitivamente definita.
Al contrario, la materia è in piena evoluzione e i giudizi attualmente pendenti, unitamente alle determinazioni che saranno assunte dalla Pubblica Amministrazione e agli sviluppi del con-tenzioso promosso da USIF, potranno contribuire a delineare un diverso assetto interpreta-tivo.
Per tale ragione, prima di assumere decisioni suscettibili di produrre rilevanti conseguenze economiche e processuali, USIF invita tutti i colleghi a valutare con la massima attenzione ogni proposta di adesione ad iniziative giudiziarie e ad attendere gli imminenti sviluppi dei procedimenti pendenti, con particolare riferimento al ricorso promosso da questa Organizzazione (R.G. n. 9895/2023), sul cui andamento continueranno ad essere fornite informazioni tempestive, puntuali e giuridicamente qualificate.
USIF continuerà a tutelare gli interessi del personale in tutte le competenti sedi istituzionali e giudiziarie, operando con trasparenza, responsabilità, indipendenza e rigore giuridico, nella con-sapevolezza che una corretta informazione costituisce il primo e più importante strumento di tutela dei diritti dei lavoratori.












