DECRETO SICUREZZA. SCUDO PENALE PER GLI OPERATORI DI POLIZIA. 5 RISPOSTE SULLA NUOVA NORMA.
12 Feb 2026
In che modo il D.L. sicurezza è intervenuto in riferimento al c.d. atto dovuto, riguardo all’iscrizione nel registro degli indagati da parte del personale appartenente alle forze dell’ordine?
L’art. 12 del D.L. sicurezza è intervenuto andando a integrare l’art. 335 cpp, normando l’introduzione del nuovo comma 1- bis. 1, che prevede che se appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il P.M. procederà all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo.
Secondo il nuovo modello introdotto, in presenza di cause di giustificazione, l’operatore di polizia si troverà ad essere pertanto annotato nel nuovo registro anziché essere automaticamente iscritto, come avveniva in precedenza nel registro degli indagati.
Il nuovo modello in cui saranno annotati” gli appartenenti alle forze di polizia, garantendo l’esclusione dall’automatica iscrizione, si applica a qualsiasi tipo di contestazione di natura penale nell’esercizio delle sue funzioni?
No. l’utilizzo dell’annotazione al posto dell’iscrizione è prevista solo nel caso in cui la contestazione sia riconducibile all’elenco delle cause di giustificazione previste a livello codicistico. Rimangono escluse quindi tutte le fattispecie non codificate nell’elenco, per le quali un operatore di polizia si trovi implicato e per le quali continuerà ad assumere il ruolo di indagato, con tutte le conseguenze previste in termini di avanzamento di carriera, modifiche dello stato d’impiego e provvedimenti disciplinari.
Quando è prevista l’adozione del nuovo modello in cui saranno iscritti gli operatori a cui è attribuito il fatto per cui si procede?
Il nuovo modello che si affiancherà all’ordinario registro per le persone indagate dovrà essere adottato con apposito decreto del Ministro della Giustizia entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.
Con il decreto sicurezza cosa varia in termine di anticipo di spese legali a carico di chi risulta annotato nel nuovo modello?
L’introduzione del nuovo registro non comporta alcuna agevolazione in termini di spese legali da sostenere per chi si trovasse annotato. Infatti, sebbene l’art. 14 del D.L. sicurezza contempli che il rimborso delle spese legali (previste dall’art. 22 del D.L. 48 del 2025 fino all’importo di 10 mila euro per ciascun grado di giudizio) spetti anche a chi le abbia sostenute per effetto dell’annotazione dl nuovo registro, non è prevista alcuna beneficio e chiunque risulti annotato dovrà comunque anticipare le somme per saldare i compensi spettanti ai legali che lo assistono.
Quali sono i termini temporali di definizione da parte del P.M. nei casi di annotazione nel nuovo modello?
Il DL sicurezza ha previsto l’introduzione dell’art. 335 quinquies rubricato Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione.
Secondo la nuova previsione normativa possono rilevarsi tre differenti tempistiche:
1) La prima ipotesi prevede che il P.M., debba assumere le sue determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione, senza immediato ritardo e comunque nel termine di 30 giorni laddove non risulti necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, essendo evidente la sussistenza di cause di giustificazione e i fatti risultino non controversi
2) Se invece ritiene di non poter prescindere da accertamenti, ivi compresi quelli ex art. 360 cpp, il P.M. è tenuto a provvedere entro 120 giorni dall’annotazione nel nuovo modello ed entro i 30 giorni successivi deve determinarsi in merito alla richiesta di archiviazione; laddove il P.M. ritenga di non poter procedere con l’archiviazione, procederà con l’iscrizione nel registro degli indagati e il procedimento assumerà l’ordinario percorso del codice di procedura.
3) laddove risulti necessario procedere ad incidente probatorio il P.M. provvederà invece all’iscrizione del nome della persona nel registro di cui all’articolo 335, comma 1-bis. Allo stesso modo il pubblico ministero procede nei casi di incidente probatorio.
LUCI ED OMBRE.
In attesa dell’approvazione normativa definitiva, apprezzando gli sforzi per evitare l’attribuzione automatica dello stato di indagato ai colleghi che quotidianamente operano in determinati contesti, USIF considera le previsioni normative di prossima attuazione un punto di partenza e non un punto di arrivo.
Le valutazioni e le future proposte che avanzeremo riguarderanno una serie di questioni, che allo stato attuale, gravano inequivocabilmente su chi si trovi ad incappare in contestazioni di natura penale nell’esercizio delle sue funzioni.
Sarebbe auspicabile che la previsione di uno scudo fosse prevista anche in presenza di altre fattispecie penali, laddove naturalmente le colpe non siano conclamate.
La questione riguarda anche gli aspetti personali ed economici di ogni collega che si trovi indagato in un procedimento.
Le conseguenze sono molteplici, reiterate e sovente dovute per il solo fatto di indossare una divisa.
Chi si trova a ricevere un avviso di garanzia si trova di punto in bianco ad affrontare una serie di problematiche che incidono sulla vita lavorativa e sulla vita privata. Il primo aspetto immediato e quasi automatico prevede quasi sempre l’assegnazione ad altro e meno gratificante incarico, sia dal punto di vista professionale che retributivo.
Conseguenze ulteriori riguardano anche l’avanzamento di carriera e la possibilità di partecipare a procedure selettive per determinate posizioni (comprese qualifiche e specializzazioni).
Gli aspetti pratici dell’impiego appaiono evidenti ma ciò che incide ulteriormente sulla vita di ogni collega è l’aspetto economico. Ci si trova ad affrontare ingenti spese legali per difendersi nelle sedi competenti. Un intervento normativo in tal senso, volto a coprire le spese nelle ipotesi in cui opera lo scudo penale, avrebbe avuto maggior impatto nelle tutele di chi rischia operando su strada quotidianamente.
UNA SOLA CERTEZZA. LA TUTELA LEGALE DI USIF.
L’USIF da sempre è attenta alle tutele legali da offrire ai suoi assistiti. Ogni iscritto all’USIF gode di una copertura annua dell’importo di 30.000,00 Euro, per spese legali in procedimenti penali, compresi quelli scaturenti da attività di servizio. Con l’iscrizione ad USIF NON SARAI MAI SOLO.
Non dovrai più anticipare spese legali per poi richiedere il rimborso in caso di definizione positiva.
Le spese legali, fino al limite annuale di 30.000,00 euro, saranno scalate dal tuo plafond annuale e sarai seguito da professionisti dedicati in ogni fase del tuto procedimento.











