Studio Legale Lex e Fides di Marina Puzzello

Lex e Fides Consulenza Legale e Professionale, offre ai soci USIF i seguenti servizi: 

Assistenza legale e giuridica

Contrattualistica alle imprese e ai privati

Pianificazione fiscale

Consulenza finanziaria

Consulenza bancaria

Consulenza pre-fallimentare

Assistenza nel passaggio generazionale

Trust e fondo patrimoniale

Successioni nazionali ed internazionali

Ricorsi ABF

Mediazioni e Conciliazioni

Arbitrati in Italia e all'estero

Contenzioso in partners

Brevetti e Marchi

IL SOVRAINDEBITAMENTO

La legge n.3/2012 e le recenti integrazioni legislative Per sovraindebitamento si intende lo stato di crisi, o di insolvenza, del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative, e di ogni altro debitore, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie, previste dal codice civile, o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2 lett. c) d.lgs. 14/2019). In caso di sovraindebitamento, i soggetti non passibili di liquidazione giudiziale possono ricorrere a tre procedure: • il piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 67-73), riservato al consumatore (sostituisce il piano del consumatore”); • il concordato minore (artt. 74-83), rivolto al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative (sostituisce l’accordo di composizione della crisi); • la liquidazione controllata del debitore (artt. 268-277) rivolta alle categorie di soggetti sopraindicati (sostituisce la liquidazione del patrimonio”).

LA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Il piano di ristrutturazione dei debiti si applica al consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia versi in una situazione di crisi o di insolvenza. Sono tali lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e si manifesta con l’incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (crisi) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza). Inoltre, come vedremo, la legge richiede che il debitore sia meritevole, ossia che non abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grave o dolo (art. 69 c. 1 d.lgs. 14/2019). Riassumendo, il piano di ristrutturazione si applica al consumatore (e ai membri della famiglia) che sia: • sovraindebitato, • meritevole.

Il consumatore può sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con le indicazioni di tempi e modi per il superamento della crisi Le figure che assistono il consumatore nella presentazione della domanda per la ristrutturazione dei debiti sono: il consulente di parte, ed il gestore nominato dall’Organismo di Composizione della Crisi. Il consulente di parte prepara la ristrutturazione del debito e la presenta al gestore. Il gestore provvede a depositarla al giudice competente. Queste due figure accompagneranno fino all’approvazione della ristrutturazione del debito, il consumatore. Per i soli soci USIF il costo per la presentazione del ricorso ex L.3/2012 e successive modifiche varia da un minimo di 300,00 euro, fino ad un massimo di 600,00, comprensivi di tasse e spese, in base alla complessità della posizione. Modalità di pagamento: metà all’incarico, saldo al deposito del ricorso.

ASSISTENZA NEL RIMBORSO DEGLI ONERI-SPESECOMMISSIONI NEL CASO DELL’ESTINZIONE ANTICIPATA DELLA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DI PRESTITO PERSONALE

Grazie alla sentenza Lexitor, sarà a disposizione di tutti i soci USIF, l'analisi dei contratti di Cessione del Quinto dello stipendio, dei prestiti personali, ai fini del rimborso degli interessi, oneri, e spese varie, legate al finanziamento nel caso di estinzione anticipata. La recente sentenza Lexitor” della Corte di Giustizia Europea produce effetti anche nell’ordinamento italiano. In caso di estinzione anticipata di un finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione di tutti i costi, anche quelli sostenuti in fase di stipula del contratto. A ribadire questo orientamento è Banca d’Italia che, come preannunciato da Plus24 il 16 novembre scorso, ha inviato il 4 dicembre 2019 una circolare agli intermediari vigilati per fornire dei chiarimenti sull’attuazione della sentenza dell’11 settembre 2019, C-383/18, della Corte Ue. Il costo varia da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, comprensivi di tasse e spese. Modalità di pagamento: al risultato ottenuto.

 

Contatti:

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