Novità sul trattamento economico del congedo parentale
Finalmente vengono estesi a Noi Finanzieri i benefici economici delle norme a tutela della genitorialità
La normativa vigente fornisce la facoltà di richiedere un periodo di astensione lavorativa, parzialmente retribuita, per accudire e prendersi cura dei propri figli. Tale possibilità nasce per favorire la conciliazione tra vita familiare e professionale nonché per tutelare la salute e il benessere dei bambini, nei primissimi anni di vita.
Andando ad analizzare, più da vicino, le spettanze riservate a noi militari della Guardia di Finanza, evidenziamo che, è concesso un primo periodo di 45 giorni di congedo parentale interamente retribuito, ad entrambi i coniugi, fino ai sei anni di vita del bambino e, in caso di adozione/affidamento, entro i primi sei anni dall’ingresso del minore in famiglia (comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età).
I genitori, inoltre, possono richiedere fino ai 12 anni di vita del bambino, o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, un ulteriore periodo di astensione facoltativa, con trattamento economico ridotto, pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del congedo, di cui:
- n. 3 mesi alla madre (in via esclusiva);
- n. 3 mesi al padre (ugualmente non trasferibili);
- n. 3 mesi, da fruire alternativamente tra di loro, anche in modalità ripartita.
Dunque, il totale complessivo, indennizzato al 30%, è di 9 mesi, indipendentemente dalla condizione reddituale del singolo.
Tuttavia, il legislatore, attraverso la realizzazione e l’attuazione di nuovi strumenti, ha introdotto recentemente importanti novità a livello nazionale.
Infatti come recepito dal Comando Generale della Guardia di Finanza, con la circolare n. 286359, in data 01.10.2024, è stato esteso, anche per il personale del Corpo, il trattamento economico previsto dall’art. 1, comma 179, della legge 213/2023.
Pertanto, con la suddetta circolare la nostra Amministrazione, in seguito ai chiarimenti forniti dall'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale della Ragioneria Generale dello Stato e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ha modificato il trattamento economico de quo.
Difatti, il trattamento economico previsto in caso di fruizione di astensione facoltativa, per complessivi 15 giorni, è stato elevato dal 30% all’80%, solo per l’anno 2024, e al 60% per l’anno 2025.
Si precisa che il nuovo beneficio, applicabile solo ai lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità o di paternità dopo il 31.12.2023, è alternativo tra i genitori. Pertanto, colui/colei che non usufruisce di tale incentivo continua a percepire, per il medesimo periodo, il consueto trattamento economico al 30%.
Di seguito una tabella esplicativa:
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