Testo Unico sulla maternità e paternità - decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Circolare n. 120000/105, in data 23.06.2014 (Ed. 2014), del Comando Generale – I Reparto/Ufficio Pe.I.S.A.F..

 

1. Figlio biologico:

Il congedo obbligatorio di maternità, secondo quanto previsto dagli articoli 16 e seguenti del Testo Unico, viene concesso al personale femminile del Corpo, secondo le seguenti tempistiche temporali e previa presentazione della documentazione prescritta nell’art. 21 del D.Lgs. n. 151/2001:

  1. due mesi prima la data presunta del parto (d.p.p.) e tre mesi successivi la predetta data;
  2. periodi di gestazione antecedenti i citati due mesi, qualora sia disposta l'interdizione anticipata da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, se la gravidanza è a rischio, o dell'Ispettorato territoriale del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza;
  3. su richiesta dell’interessata, dal mese prima a quattro mesi dopo la d.p.p., a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;
  4. cinque mesi successivi al parto, nel caso di opzione di astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro  - circolare INPS del 12 dicembre 2019, n. 148 (L’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019, ha aggiunto il comma 1.1 all’articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale nuovo comma riconosce alle lavoratrici, in alternativa a quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 16, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso).

Si precisa che la predetta documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza.

Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, il relativo periodo di astensione obbligatoria non goduto va ad aggiungersi a quello post parto e la lavoratrice madre è tenuta - entro trenta giorni - a presentare la relativa documentazione.

Nell’ipotesi in cui l’evento sia posticipato rispetto alla data presunta, all’interessata spetteranno in ogni caso i tre mesi di astensione obbligatoria successivi alla data effettiva del parto.

In caso di parto gemellare, la durata del congedo di maternità non varia.

Inoltre, la data del parto è da ritenersi a se stante rispetto ai due mesi di ante partum e ai tre mesi post partum e, pertanto, tale giorno deve essere sempre aggiunto ai rituali cinque mesi di congedo di maternità.

Se il neonato è prematuro o ricoverato in una struttura, pubblica o privata, la madre può sospendere anche parzialmente il congedo successivo al parto (articolo 16 bis, comma 1, del TU) e riprendere l'attività lavorativa, previa presentazione di certificato medico attestante l’idoneità al servizio. La madre potrà, in tal modo, usufruire del periodo di “licenza straordinaria per maternità” (sia post che ante parto, qualora non fruito per intero) a partire dalle dimissioni del bambino. Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio.

In caso di interruzione di gravidanza spontanea o terapeutica oltre 180 giorni dall'inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice può astenersi dal lavoro per l'intero periodo o avvalersi  della facoltà di rinuncia del congedo di maternità (articolo 16, comma 1 bis del TU, modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119). In tale ultima circostanza (rinuncia), la lavoratrice ha la facoltà di riprendere in qualunque momento la prorpia attività lavorativa, preavvisando il datore di lavoro o i Dirigenti con funzioni datoriali delegate, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla sua salute.

2. Adozione/affidamento di minore (Per ulteriori approfondimenti si può consultare la circolare INPS n. 16 del 04.02.2008 che attua l'articolo 26 del TU, nonché la circolare n. 200378/2022/105, in data 08.07.2022, del Comando Generale – I Reparto/Ufficio Pe.I.S.A.F.).

Secondo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, nei casi di adozione o affidamento preadottivo nazionale il congedo di maternità ha durata massima di cinque mesi e deve essere fruito entro i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia.

Per l’adozione o l’affidamento preadottivo internazionale, il congedo di maternità può essere fruito, anche parzialmente, prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, pari a cinque mesi, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità. L’Ente autorizzato, che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione, certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice.

In caso di affidamento non preadottivo, la durata massima del congedo di maternità è di tre mesi, da fruire, anche frazionatamente, entro i cinque mesi successivi all'affidamento del minore.

Il periodo di assenza per la fruizione della licenza straordinaria di maternità è computato nell’anzianità di servizio e consente di maturare la licenza ordinaria e i riposi legge. Il beneficio in parola non rientra nel cumulo dei 45 giorni di cui all’art. 48 del d.P.R. n. 395 del 1995.

 

Approfondimento a cura di: Ufficio Nazionale Pari Opportunità U.S.I.F..