Riteniamo importante coadiuvare i colleghi, anche attraverso proficui spunti di riflessione, al fine di poter intraprendere delle decisioni più serene anche in merito alla possibilità di aderire o meno ad un fondo pensione, in quanto frutto di un’analisi complessiva di vantaggi e benefici, sia dal punto di vista fiscale che di redditività e convenienza.

Qualora si volesse ulteriormente approfondire l’argomento o formulare quesiti ad hoc, USIF ha creato un apposito servizio dedicato, basterà inviare una mail con la propria richiesta a previdenza@usif.it

Di seguito, alcune delle risposte alle domande più frequenti in tema di Previdenza complementare e normativa di riferimento.

 

FAQ RICORRENTI

Cosa è successo/accadrà alle nostre pensioni?

Per effetto della Legge 8 agosto 1995, n. 335 - "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" (c.d. riforma Dini), a decorrere dal 1° gennaio 1996, è stato introdotto il sistema di calcolo contributivo nei confronti di tutti gli assicurati. L’attuale sistema pensionistico di tipo contributivo, per effetto della mancata istituzione di una previdenza complementare, ha ingenerato un ribasso del reddito all’atto della pensione di circa il 40% rispetto all’ultimo stipendio percepito (importo stimato).

Che cos’è un Fondo Pensione

E’ uno strumento che permette di risparmiare in modo flessibile, tutelato e fiscalmente vantaggioso le risorse necessarie a garantirsi una sicurezza economica in più per il proprio futuro.

Inoltre, chi svolge un lavoro come il nostro sa quanto è importante proteggere anche finanziariamente i propri cari. Sotto questo aspetto, il fondo può essere visto anche come uno strumento di risparmio, infatti in caso di bisogno o prematura scomparsa dell’aderente è previsto il riscatto parziale o totale da parte degli eredi legittimi o beneficiari.

Quali sono le forme Pensionistiche?

Nel settore della previdenza complementare operano le seguenti tipologie di forme pensionistiche:

  • fondi pensione negoziali, costituiti su iniziativa delle parti sociali mediante contratti o accordi collettivi a qualunque livello, regolamenti aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti promossi dai sindacati o dalle associazioni di categoria, nella forma di soggetti giuridici autonomi;
  • fondi pensione aperti, istituiti, nella forma del patrimonio di destinazione, da banche, Sgr, Sim e imprese di assicurazione, rivolti a tutti, indipendentemente dallo status di lavoratore, e a cui è possibile aderire sia in forma collettiva sia in forma individuale;
  • Pip (piani individuali pensionistici di tipo assicurativo), realizzati attraverso contratti di assicurazione sulla vita, anch’essi rivolti a tutti ma a cui si può aderire su base esclusivamente individuale;
  • fondi pensione preesistenti, cioè fondi pensione già operanti alla data di introduzione della normativa di settore all’inizio degli anni ‘90, per lo più istituiti a livello aziendale, ancorché fossero già presenti alcuni fondi di categoria, e per i quali venne da subito previsto un processo di adeguamento cadenzato nel tempo, oramai pressoché completato pur con il permanere di talune peculiarità rispetto ai fondi di nuova istituzione.

Quali sono i vantaggi fiscali?

Lo Stato incentiva la previdenza integrativa grazie alla possibilità di portare in deduzione dal proprio reddito dichiarato ai fini IRPEF i contributi versati al fondo pensione fino al limite massimo di ben 5.164,57 euro annui. Il limite di deducibilità di euro 5.164,57 è riferibile ai contributi versati direttamente dal contribuente nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico. In alcuni casi il limite di deducibilità può salire fino a 7.746,86 euro all'anno.

Quindi bisogna tener presente la propria “capienza irpef” al fine di determinare il vantaggio. Attenzione perché non è possibile riportare in avanti e utilizzare nei periodi di imposta successivi, l’ammontare residuo della deduzione non utilizzata, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al predetto limite.

Ricordiamo inoltre che le spese deducibili sono quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo, diminuendolo, con un conseguente risparmio IRPEF.

Facciamo un esempio: il Finanziere X con un reddito lordo di 38.500 euro che versa nel corso dell’anno € 5.000 avrà un risparmio fiscale di circa € 1.750 che sarà corrisposto in busta paga dopo la presentazione del mod. 730.

Come dedurre il fondo pensione nel 730?

"Quadro E - Oneri e Spese": indicare al rigo E27, colonna 2, il contributo versato. 

Cos’è la COVIP?

La COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) è l’ Autorità preposta alla vigilanza delle forme pensionistiche complementari. Il Decreto Lgs. 252/2005 contiene la vigente disciplina in materia. In tale ambito la COVIP, avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare, esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità.

Come scegliere il prodotto che risponde alle proprie esigenze?

Non esiste un prodotto migliore per tutti, ma solo un prodotto che si adatta alle proprie necessità la cui scelta è legata anche alla propensione all’investimento (forme azionarie, bilanciate o capitale garantito).

Come Sindacato consigliamo di usare il motore di calcolo delle prestazioni pensionistiche previsto dalla normativa emanata da COVIP e disponibile nella pagina del sito della Authority dedicata ai prodotti https://www.covip.it/

Ad esempio se il finanziere X vuole individuare il miglior prodotto a capitale garantito in termini di isc (minor costi di gestione) dovrà accedere al sito della COVIP e flaggare i parametri interessati, la ricerca consentirà di visualizzare la lista dei fondi ordinati secondo i criteri precedentemente indicati. Quindi sarà possibile analizzare la relativa “scheda” e valutare il prodotto previdenziale.