Richiesta verifica ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. - sicurezza sui luoghi di lavoro, personale GdiF in servizio di “vigilanza operativa e riscontro” presso i varchi del porto di Genova.

Nell'ambito delle competenze normative delle APCSM, l?unione Sindacale Italiana Finanzieri ha formalmente interessato l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e la parte datoriale in merito alle numerose segnalazioni circa il disagio patito in ambiente di lavoro dei finanzieri in servizio presso alcuni varchi del porto di Genova.

In particolare, risulta che i militari impiegati in servizio presso il varco uscita di San Benigno svolgono l’attività di servizio in condizioni di disagio: a. assenza di barriere automatiche in corrispondenza del segnale di "Alt Dogana" e "Stop", con la conseguenza diretta, per il personale impiegato,

1 di essere esposto ai potenziali rischi dovuti dal transito a velocità sostenuta dei numerosi automezzi pesanti in transito nella citata area portuale;
b. malfunzionamento delle telecamere e del sistema di video sorveglianza, con l’impossibilità da parte dei militari di riuscire a svolgere una sorveglianza attiva dall’interno della postazione lavorativa, anche a discapito della propria sicurezza personale;
c. indisponibilità di un apparecchio telefono di servizio, necessario per effettuare/ricevere comunicazioni di servizio, anche per effettuare chiamate di emergenza in caso di necessità;
d. inadeguato servizio di aerazione degli ambienti lavorativi, con riflessi negativi sul microclima “non idoneo”, tale da generare una situazione di malessere per la salute dei lavoratori;
e. assenza presso l’ufficio del varco di un adeguato piano di evacuazione ed emergenza, nonché vie di fuga/esodo in caso di pericolo, in considerazione anche di tutti i rischi e pericoli connessi all’attività portuale;
f. rischio elettrico in ambiente di lavoro, a causa di impianti elettrici e altre attrezzature obsolete che potrebbero compromettere l’incolumità, la sicurezza e la salute dei militari nelle relative postazioni di servizio.
2. Inoltre, la struttura/postazione lavorativa in argomento potrebbe non essere più adeguata agli attuali standard di sicurezza vigenti, in quanto:
a. espone i finanzieri ad un considerevole rischio per la salute, per effetto della sua collocazione al centro di due corsie di marcia adibite al transito dei numerosi mezzi pesanti, causando l’inalazione delle sostanze inquinanti presenti nell’area - c.d. gas di scarico;
b. in considerazione del lasso di tempo trascorso dalla sua realizzazione, la stessa potrebbe risultare non più conforme alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. Ciò posto, si ritiene opportuno evidenziare che l'articolo 63 (Requisiti di salute e di sicurezza) del D.Lgs. 81/2008 definisce in via generale i requisiti fondamentali degli ambienti di lavoro, più in dettaglio l'allegato IV stabilisce i requisiti minimi da rispettare per rendere conforme un ambiente di lavoro, nello specifico quelli riguardanti il “microclima”, “servizi igienico assistenziali” e “posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni”.
4. Al fine di valutare gli aspetti infrastrutturali e igienico-sanitari sopra richiamati, in ossequio a quanto stabilito dal disposto normativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, questa A.P.C.S.M chiede di effettuare una verifica delle condizioni degli ambienti lavorativi in cui operano i militari del Corpo nell’aria portuale in argomento, anche in riferimento alla corretta applicazione delle
norme antincendio e della conformità dei diversi impianti ivi presenti.
La presente richiesta viene formulata in base all’art. 5 della Legge 28 aprile 2022, n. 46 e s.m.i, che nel prevedere le competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, al secondo comma, lettera f), prevede, tra l’altro, che sono di competenza le materie afferenti alle prerogative sindacali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.281, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro.
5. Non per ultimo, si rammentare che:a. l’art. 3 del D.M. n. 325 del 13 agosto 1998, disciplina testualmente quanto segue: “Per il personale della Guardia di finanza che presta servizio nell'ambito di infrastrutture gestite da altre Amministrazioni dello Stato, gli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, lettere a) e b), 5, salvo la lettera o), 6, 7, e 12, del Decreto legislativo n. 626 del 1994, e
successive modificazioni ed integrazioni, fanno capo al Datore di Lavoro designato dall'Amministrazione ospitante. All'osservanza delle norme previste dal citato articolo 4 non richiamate nel precedente periodo provvede il Datore di Lavoro individuato nell'ambito della Guardia di finanza”;
b. il Datore di lavoro, nei casi normativamente previsti, ha l’obbligo, per il tramite del medico competente, di sottoporre il personale alle proprie dipendenze a sorveglianza sanitaria, di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

 

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