CASSA UFFICIALI E FONDO DI PREVIDENZA, UNA QUALSIASI MODIFICA STRUTTURALE DEI DUE ISTITUTI RISULTA DIFFICILE E NON DI CELERE SVILUPPO.

ll Fondo di Previdenza per il personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti e Appuntati e Finanzieri è un Ente avente personalità giuridica, con il fine di erogare una previdenza integrativa, aggiuntiva a quella principale dell’INPS, e la possibilità di concedere prestiti.

Istituito dal R.D.L. del 5 luglio 1934, n. 1187, convertito in legge il 4 aprile 1935, n. 568 è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze. In attuazione al D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, talune attribuzioni inerenti la gestione sono attribuite al Comandante in Seconda, su delega del Comandante Generale, nella sua qualità di Dirigente Generale.

Il premio di previdenza prevede per il personale che cessa dal servizio una liquidazione nella misura del 2,80% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito ed è esente da tassazione, mentre il premio aggiuntivo di cui all’art 4, legge 30 novembre 1961, n. 1326 è commisurato agli anni di effettivo servizio prestato nella Guardia di Finanza e diversamente dal primo, risulta interamente imponibile ai fini Irpef.

In merito ai timori paventati negli ultimi giorni è doveroso evidenziare che, a seguito di un’attenta analisi dei bilanci pubblicati dall’Ente (dal 2009 al 2022), appare inevitabile una rideterminazione della misura del contributo degli iscritti in quanto, nel medio periodo, non risulterebbe una sufficiente copertura finanziaria per garantire la stessa entità dei premi di previdenza da elargire nel corso dei prossimi anni e quindi sarebbe ingiusto penalizzare ulteriormente i colleghi che andranno in quiescenza, di fatto già penalizzati da un assegno pensionistico più basso in virtù del nuovo sistema “pensionistico contributivo”.

La problematica è generata da due cause concomitanti:

  1. costante incremento del numero del personale congedato, fenomeno che si protrarrà anche per il prossimo quinquennio;
  2. assenza di misure contenitive non intraprese in precedenza e tese alla stabilizzazione dei dati economici.

USIF ritiene condivisibile la rideterminazione del contributo, nella misura in cui si debba salvaguardare la solidità patrimoniale dell’Ente in quanto a sua volta determina una forma di previdenza integrativa a vantaggio degli iscritti al Fondo e nell’ulteriore considerazione della salvaguardia normativa a favore del personale I.S.A.F. circa le modalità di erogazione del premio, il quale deve essere corrisposto in misura mai inferiore all'importo dei contributi versati.

Inoltre, per quanto riguarda la paventata notizia circa la possibilità di accorpamento della Cassa Ufficiali con il Fondo di Previdenza per I.S.A.F, dall’analisi del quadro normativo di riferimento emerge che, una qualsiasi modifica strutturale dei due istituti, appare particolarmente complessa, tra l’altro, allo stato molto difficile e non di celere sviluppo.

Sicuramente auspicabile risulta invece il coinvolgimento delle Associazioni Sindacali rappresentative della Guardia di Finanza nelle riunioni in cui si determineranno le scelte strategiche degli Enti, soprattutto quale forma di garanzia e condivisione delle decisioni che, per loro natura, avranno riflessi economici sul personale.

 

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