(da non confondere con la casistica disciplinata dalla circ. 134099/5150 del 27/07/1978 del Comando Generale della Guardia di Finanza – III Reparto – Uff. Operazione avente per oggetto “Uso di automezzi privati in servizio”).

 

PREMESSA NORMATIVA:

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124

 

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

… omissis …

Art. 2. L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali. (*)

Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.

((L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato)).

 (*) La Corte Costituzionale con sentenza del 4 - 17 giugno 1987 n. 226 (in G.U. 1a s.s. 24.06.1987 n. 26) ha dichiarato l' illegittimità costituzionale "dell'articolo 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali") nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali".

Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.

… omissis …

Art. 210. L'assicurazione secondo il presente titolo comprenda tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente il lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per lo più di tre giorni.

Deve considerarsi come inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga, completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.

Deve considerarsi come inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio, la quale diminuisca in misura superiore al quindici per cento e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro, in conformità della tabella allegato n. 2.

Si considera come inabilità temporanea assoluta la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e di fatto per un determinato periodo di tempo di attendere al lavoro.

Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato.

((L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato)).

Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.

 

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2000, n. 38

Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 12. Infortunio in itinere

  1. All'articolo 2 e all'articolo 210 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.

Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.".

 

CONCLUSIONI:

Per quanto nella Premessa Normativa e in relazione al quesito analizzato “… mezzo privato e non autorizzato”:

Si ritiene indennizzabile l’infortunio occorso nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro (o viceversa), sia che il percorso venga effettuato a piedi o con mezzi pubblici o con un mezzo personale, purché esso si renda necessario per la distanza eccessiva o per l’assenza di trasporto pubblico, anche considerando l’esigenza di garantire al lavoratore il tempo adeguato alla vita di relazione e alle esigenze familiari.


L’aspetto maggiormente rilevante, che dunque caratterizza l’infortunio in itinere, riguarda la possibilità che l’infortunio possa essere indennizzato quando derivi da eventi che solo indirettamente presentano il requisito dell’occasione di lavoro, ma che in realtà sono determinati, come si è avuto modo di vedere, dal cd. rischio della strada.

 

L’uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi necessitato solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • Il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
  • Il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
  • I mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
  • I mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
  • La distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga[ 3 ].

Un’importante (recentissima) sentenza che deve essere trattata è quella della Corte di Cassazione, ordinanza n. 21516[ 4 ], nella quale si ricava che costituisce infortunio in itinere, quindi indennizzabile, quell’infortunio occorso al lavoratore a seguito di un sinistro in bicicletta mentre questo si reca dalla sua abitazione al luogo di lavoro.


L’ordinanza in questione riguardava, nello specifico, una situazione nella quale la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore che aveva chiesto la condanna dell’INAIL e il conseguente riconoscimento dell’indennizzo per la menomazione dell’8% provocata dall’infortunio occorsogli mentre si stava recando in bicicletta al lavoro[ 5].


I giudici hanno condiviso, in tale situazione, il principio di diritto secondo cui “l’uso della bicicletta privata per il tragitto “luogo di lavoro- abitazione” può essere consentito secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, anche per assicurare un più intenso rapporto con la comunità familiare, e per tutelare l’esigenza di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell’attività ivi svolta, restando invece escluso il cd. rischio elettivo”[ 6 ].


Come si evince, dunque, rimane escluso solo il rischio elettivo, cioè quello estraneo all’attività lavorativa, derivante da una scelta arbitraria del lavoratore dipendente che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni personali, “una situazione diversa da quella ad essa inerente”[ 7 ].

 

Tale interpretazione coincide con quanto stabilito dalla normativa integrativa dell’art. 210, del TU, entrata in vigore successivamente alle vicende oggetto di causa, secondo cui “l’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato” (art. 5, co. 5, Legge n. 221 del 2015).

 

In riferimento a ciò, l’uso del velocipede deve intendersi sempre necessitato per i positivi riflessi ambientali, nonché deve ritenersi consentito per motivi sociali e familiari.
 

In un contesto come quello attuale, in cui l’utilizzo di mezzi non a motore inquinante (come per l’appunto, la bicicletta, sia essa tradizionale o elettrica) è sempre vivamente consigliato, non solo per i momenti di svago, ma anche e soprattutto per raggiungere l’attività lavorativa, la pronuncia giurisprudenziale sopra citata rappresenta un ulteriore passo in avanti al fine di garantire una sempre maggiore tutela del lavoratore che fa utilizzo di mezzi diversi dall’automobile.

 

Questa sentenza, dunque, si pone sulla scia del cd. collegato ambientale[ 8 ], nel quale si è attuato un importante sistema e programma nazionale per la mobilità sostenibile, con l’importante fine di ridurre i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, di aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, nonché di ridurre al minimo l’uso individuale dell’automobile privata e (naturalmente) il contenimento del traffico.

Le città italiane stanno percorrendo l’arduo percorso di trasformare le città in un “paradiso” per l’utilizzo delle biciclette (sulla scia di altri stati, quali Olanda o Danimarca, dove l’utilizzo è decisamente più massiccio), e di conseguenza è importante che tutto l’ordinamento, anche quello lavoristico- previdenziale, si adegui a tale mutamento.
 

Da tale pronuncia si evince come la tutela dell’ambiente stia assumendo un ruolo determinante in molteplici aspetti delle relazioni economico sociali, comprese quelli inerenti l’attività lavorativa ed rapporto di lavoro.

 

A tal fine, dunque, si può dire che è indennizzabile, da parte dell’INAIL, l’infortunio occorso dal lavoratore che si reca dalla propria abitazione al luogo in cui si svolge l’attività lavorativa, purché però vengano rispettati i canoni già citati in merito al rischio elettivo, e quindi dell’eventuale colpa del lavoratore.


La copertura assicurativa dei lavoratori contro gli infortuni si è, nel tempo, particolarmente ampliata, venendo così ad estendersi temporalmente dal momento stesso in cui il lavoratore esce di casa (per recarsi a lavoro), fino al momento in cui esso rientra, facendo comprendere anche fattori dannosi ed imprevedibili [9], sempre non dipendenti dalla condotta volontaria del lavoratore.


Il testo integrale della sentenza trattata è disponibile in nota[ 10 ].

[3] Sito I.N.A.I.L. https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-infortunio-itinere.pdf

[4] Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 21516, 31 Agosto 2018.
[5] Precedentemente, il riconoscimento dell’infortunio era stato negato dalla Corte d’appello, in quanto i giudici avevano ritenuto l’uso del mezzo privato (bicicletta) non necessitato, anche a fronte delle condizioni fisiche del lavoratore che gli rendevano la deambulazione faticosa, disagevole e scarsamente tollerata. La Corte d’appello territoriale di Bologna era arrivata alla conclusione che l’uso del mezzo privato “risultava solo ed esclusivamente corrispondente ad aspettative che (…) non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico a carico della collettività”.
[6] Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 21516, 31 Agosto 2018.
[7] Cassazione, Sez. Lav., sentenza n.7313, 13 Aprile 2016.
[8] Legge 28 Dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.
[9] Persiani M., D’Onghia M., Fondamenti di diritto della Previdenza Sociale, Edizione 2017.
[10] 
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180831/snciv@sL0@a2018@n21516@tO.clean.pdf

 

Esempi di Infortunio in itinere (supp. dalle relative sentenze):

  • Ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere ex art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000, costituisce occasione di lavoro, rilevante ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, una riunione promossa dal datore di lavoro presso la propria sede e avente a oggetto l’organizzazione dell’attività lavorativa, sicché la presenza del lavoratore lungo il percorso necessario per recarsi a tale riunione deve ritenersi riferibile al lavoro, senza che assuma alcuna rilevanza che lo stesso vi abbia partecipato in qualità di sindacalista, fruendo di un permesso sindacale retribuito, in quanto i lavoratori che svolgono attività sindacale come RSA, RSU o come dirigenti sindacali non in aspettativa, rimangono pur sempre assicurati ex artt. 4 e 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, dovendosi soltanto verificare in concreto l’ambito di operatività della tutela. (Cass. 7/7/2016 n. 13882, Pres. Mammone Rel. Riverso, in Lav. nella giur. 2016, 1024)
  • Costituisce infortunio in itinere avvenuto in occasione di lavoro, l’incidente stradale occorso al lavoratore dirigente delle RSU in permesso sindacale retribuito, lungo il percorso necessario per partecipare a una riunione promossa dal datore di lavoro, presso la propria sede e avente a oggetto l’organizzazione dell’attività lavorativa, posto che in siffatte circostanze, la partecipazione di un lavoratore, ancorché in permesso sindacale, ad una riunione che attiene all’attività di impresa, non può dirsi attinente a interessi diversi, estranei o immeritevoli di tutela rispetto a quelli presidiati dalla tutela assicurativa. (Cass. 7/7/2016 n. 13882, Pres. Mammone Rel. Riverso, in Lav. nella giur. 2017, con commento di S. Caffio, 49)
  • Va esclusa dalla tutela assicurativa la fattispecie nella quale, in sostanza, venga a mancare l’occasione di lavoro, in quanto il collegamento tra l’evento e il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica. (Cass. S.U. 7/9/2015 n. 17685., Pres. Rovelli Est. Nobile, in Riv. giur. lav. prev. soc. 2016, con nota di Elena Josephine Di Carlo, “Gli incerti confini dell’infortunio in itinere”, 34)
  • In materia di infortuni sul lavoro, l’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che ha espressamente ricompreso nell’assicurazione obbligatoria la fattispecie dell’infortunio “in itinere”, inserendola nell’ambito della nozione di occasione di lavoro di cui all’art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, esprime dei criteri normativi (come quelli di “interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate”, che delimitano l’operatività della garanzia assicurativa) utilizzabili per decidere anche controversie relative a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore. (Cass. 17/6/2014 n. 13733, Pres. Vidiri Rel. Bandini, in Lav. nella giur. 2014, 926)
  • Non rientra nella nozione di infortunio in itinere quello occorso al lavoratore al rientro dalle ferie e in orario notturno, perché non occorso nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro e perché accaduto in orari non ricollegabili necessariamente con l’orario di lavoro (nella specie, il sinistro era occorso poco dopo mezzanotte mentre il ricorrente doveva riprendere il lavoro alle ore 8 del giorno successivo). (Cass. 13/1/2014 n. 475, Pres. Vidiri Rel. Bronzini, in Lav. nella giur. 2014, 410)
  • L’ipotesi legislativa dell’infortunio in itinere (art. 210, u.c., d.P.R. n. 1124/1965), che assimila gli spostamenti necessari per recarsi sul luogo di lavoro all’esecuzione della prestazione, non incide sul requisito della occasionalità di lavoro, da riferire, in tal caso, al nesso con la necessità degli spostamenti e dei percorsi. (Trib. Bari 3/12/2013, Giud. Colucci, in Lav. nella giur. 2014, 413)
  • Al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante da infortunio in itinere, il lavoratore deve dare la prova della necessità dell’utilizzo del mezzo proprio. E tale prova deve essere dedotta tempestivamente secondo le regole del processo del lavoro, non potendo supplire alle carenze della parte il potere officioso del giudice di disporre delle prove ai sensi dell’art. 421 c.p.c., specialmente ove tale potere officioso verrebbe a scontrarsi con il principio della ragionevole durata del processo. (Cass. 18/4/2013 n. 9466, Pres. Vidiri Rel. Arienzo, in Lav. nella giur. 2013, 737)
  • Il rischio elettivo, configurato come l’unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l’essenziale requisito della occasione di lavoro, assume, con riferimento all’infortunio in itinere, una nozione più ampia, rispetto all’infortunio che si verifichi nel corso dell’attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza (nella specie, la Corte ha negato l’indennizzabilità di un infotunio subito dal lavoratore, coinvolto in un sinistro stradale mentre a bordo della propria moto si recava al lavoro; la Corte ha ritenuto legittima la scelta del dipendente di utilizzare il mezzo privato per compiere il tragitto casa-lavoro, ma, anche alla luce della distanza, di appena due chilometri, percorribile a piedi, ha ritenuto di negare la copertura assicurativa). (Cass. 18/3/2013 n. 6725, Pres. De Renzis Rel. Tricomi, in Lav. nella giur. 2013, 523)
  • In tema di infortunio in itinere – nel regime successivo alla riforma di cui all’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il rischio elettivo – cioè dovuto a una scelta arbitraria del lavoratore infortunato, che interrompa ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento – è configurato come unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio in quanto ne esclude l’essenziale requisito della occasione di lavoro. (Cass. 22/2/2012 n. 2642, Pres. Roselli Est. Rosa, in Lav. nella giur. 2012, 508)
  • Una volta individuato il campo dei soggetti compresi nell’assicurazione, e appurato che tra questi rientrano anche gli allievi che attendano alle attività indicate dall’art. 4, n. 5, T.U., non vi è ragione per escludere questi ultimi dalla tutela apprestata dalla normativa antinfortunistica in tema di infortunio in itinere, posto che l’art. 2 del T.U., al comma 3 (aggiunto dal d.lgs. n. 38/2000, art. 12), ha stabilito espressamente che “l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”, precisando che “l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato”, senza operare, dunque, alcuna distinzione tra le varie categorie di “persone assicurate”, e in particolare tra insegnanti e allievi quando costoro attendano a esperienze tecnico-scientifiche, a esercitazioni pratiche o a esercitazioni di lavoro. (Cass. 21/11/2011 n. 24485, Pres. Roselli Rel. Filabozzi, in Lav. nella giur. 2012)
  • La sussistenza di esigenze di bilanciamento delle esigenze di lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore, pur se finalizzate ad accreditare condotte di vita improntate a maggiore comodità o a minor disagio, non sono di per sé sufficienti per il riconoscimento dell’infortunio in itinere in assenza della dimostrazione dell’effettiva necessità dell’utilizzo del mezzo privato. (Cass. 29/7/2010 n. 17752, Pres. Sciarelli Est. Nobile, in D&L 2010, con nota di Aldo Garlatti, “Utilizzo del mezzo privato, indennizzabilità dell’infortunio in itinere e requisito giustificativo del diritto”, 872)
  • L'infortunio "in itinere" comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale e i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. (Cass. 27/4/2010 n. 10028, Pres. Roselli Rel. Curzio, in Lav. nella giur. 2010, 731) 
  • In tema di infortunio in itinere, secondo la disciplina previgente alla riforma adottata dal D.Lgs. n. 38 del 2000, l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo privato, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all'orario di lavoro dell'assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto della peculiarità dell'attività svolta, la determinazione a priori della durata della sua prestazione lavorativa. (Cass. 23/5/2008 n. 13376, Pres. De Luca Rel. Bandini, in Lav. nella giur. 2008, 843)
  • La sosta voluttuaria di circa un'ora, effettuata dal lavoratore durante il tragitto tra l'abitazione e il luogo di lavoro, interrompe il nesso di causalità, per cui un eventuale infortunio non è indennizzabile da parte dell'Inail. (Cass. 18/7/2007 n. 15973, Pres. Mercurio Est. De Matteis, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Gianluigi Girardi, 149)
  • Alla stregua di un'interpretazione letterale nonché logico-sistematica dell'art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000, la configurabilità di un infortunio in itinere comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale e i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali (Nella specie la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva riconosciuto l'occasione di lavoro nell'infortunio occorso al lavoratore scivolando sul portone di casa mentre si recava al lavoro, sul presupposto che nella nozione di luogo di abitazione, quale inizio del normale percorso per raggiungere la sede lavorativa, dovessero ritenersi incluse anche le pertinenze della stessa, che il lavoratore deve necessariamente percorrere per recarsi nel luogo di lavoro). (Cass. 16/7/2007 n. 15777, Pres. Sciarelli Est. Vidiri, in Lav. nella giur. 2008, 195 e in Dir. e prat. lav. 2008, 1153)
  • In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto provato, deve aversi riguardo ai criteri che individuano la legittimità o meno dell'uso del mezzo in questione secondo lo standard comportamentale esistente nella società civile e rispondente a esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare e un rapporto con l'attività lavorativa diretto a maggiore efficienza delle prestazioni non in contrasto con la riduzione del conflitto fra lavoro e tempo libero. L'indennizzabilità di detti infortuni è condizionata, in caso di uso di mezzo proprio, all'esistenza della necessità, per l'assenza di soluzioni alternative, detto uso, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico rappresenta lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada. (Cass. 17/1/2007 n. 995, Pres. Ianniruberto Est. Vidiri, in Lav. nella giur. 2007, 516)
  • Il criterio da seguire per poter considerare infortunio in itinere il sinistro occorso al lavoratore nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, non è quello dell'esistenza di una mera deviazione rispetto al tragitto ritenuto più breve, ma quello della "manifesta divergenza" del concreto tragitto stesso (e quindi del luogo ove si verifica l'infortunio), rispetto al percorso congiungente i punti di partenza e di arrivo considerati. (Cons. Stato 25/9/2006 n. 5603, Pres. Marrone Est. Barra Caracciolo, in Lav. nella giur. 2007, con commento di Francesca Marinelli, 196)
  • In materia di indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore che utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire carattere di necessità - perchè volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore - rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio occorso a una lavoratrice part-time, aveva evidenziato che la peculiare condizione di lavoro era volta di per sè a conciliare le esigenze lavorative con altre specifiche esigenze comprese quelle familiari e che il mancato risparmio di tempo derivante da una soluzione diversa da quella dell'uso del proprio motociclo non fosse di entità tale da incidere in maniera rilevante sulle sue comuni esigenze di vita familiare, sicchè non si configurava una necessità di detto uso capace di giustificare e legittimare le rivendicazioni avanzate in giudizio). (Cass. 27/8/2006 n. 17167, Pres. sciarelli Est. Vidiri, in Lav. nella giur. 2007, 316)
  • È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 38 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, d.P.R. n. 1124 del 1965 (aggiunto dall’art. 12 d. lgs. N. 38 del 2000), nella parte in cui escluderebbe dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gli infortuni in itinere in ogni caso di interruzione non necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, atteso che tale disposizione deve essere interpretata, come espressamente imposto dalla legge delega (art. 55, comma 1, lett. U, l. n. 144 del 1999), in conformità dei principi giurisprudenziali consolidati in materia, secondo i quali una breve sosta, che non alteri le condizioni di rischio per l’assicurato, non integra l’ipotesi dell’”interruzione”. (Cost. 11/1/2005, n.1, ord., Pres. Onida Rel. Bile, in Giust. Civ. 2005, 317)
  • In tema di infortunio "in itinere", il rischio elettivo che ne esclude la indennizzabilità deve essere valutato con maggiore rigore che nell'attività lavorativa diretta, comprendendo comportamenti di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare il rischio elettivo che esclude il nesso di causalità tra attività protetta ed evento. (Nella specie, anteriore "ratione temporis" alla riforma adottata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di corresponsione della rendita Inail proposta dai superstiti di un bracciante agricolo, decaduto a causa del ribaltamento del trattore per errata manovra in fase di parcheggio, in quanto sprovvisto di patente di guida per il mezzo agricolo). (Cass. 18/3/2004 n. 5525, Pres. Ciciretti Rel. De Matteis, in Dir. e prat. lav. 2004, 2253)
  • In tema di infortunio "in itinere", il requisito della "occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal "rischio elettivo", intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. Ne consegue che, allorquando l'utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, si configura un rapporto finalistico o strumentale, tra l'attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e luogo di lavoro, e viceversa) e l'attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sé è sufficiente ad integrare quel "quid pluris" richiesto per la indennizzabilità dell'infortunio "in itinere". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva ritenuto rilevanti le prove testimoniali volte a provare che al momento del sinistro stradale in cui era incorsa, prima dell'apertura mattutina dell'agenzia bancaria di cui era dipendente, la lavoratrice stava rientrando in casa per recuperare le chiavi dello sportello bancomat di cui era custode). (Cass. 11/12/2003 n. 18980, Pres. Sciarelli Rel. Curcuruto, in Dir. e prat. lav. 2004, 1032)
  • L'infortunio in itinere come tale indennizzabile nell'ambito della tutela del lavoratore contro il rischio di infortuni sul lavoro, non è configurabile-oltre che nell'ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora)-anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprietà privata, atteso che l'indennizzabilità (come risulta chiaramente anche dalle nuove disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000) presuppone che l'infortunio si verifichi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore assicurato. (Cass. 9/6/2003 n. 9211, Pres. Ianniruberto Rel. Vidiri, in Dir. e prat. Lav. 2003, 3053)
  • Nel caso di infortunio in itinere accaduto in occasione dell'utilizzo necessitato del mezzo privato, l'Istituto assicuratore assume il rischio connesso all'uso del mezzo di trasporto verso il luogo di lavoro sino al completamento del viaggio, anche quando il conducente del veicolo, abbandonato il sistema pubblico viario, abbia raggiunto l'area privata nella quale la prestazione lavorativa deve svolgersi, diversamente da quando il veicolo, prima di essere lasciato in parcheggio, venga utilizzato per scopi diversi e non collegati ad alcuna esigenza lavorativa, quale mezzo per un più comodo spostamento all'interno dell'area stessa. Ciò in quanto deve ritenersi incluso nella copertura assicurativa lo spostamento del veicolo stesso anche all'interno dell'area privata, solo al fine di reperire un luogo di parcheggio. (Fattispecie relativa ad un infortunio occorso, in dipendenza dell'operazione di discesa da una bicicletta, al lavoratore che la utilizzava per spostarsi più agevolmente all'interno dell'area cantiere, dove prestava la propria attività lavorativa). (Cass. 6/3/2003, n. 3363, Pres. Senese, Rel. Curcuruto, in Lav. nella giur. 2003, 675)
  • Anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 12, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che ha espressamente previsto l'indennizzabilità del'infortunio in itinere, la riconducibilità di tale infortunio nell'ambito del rischio professionale e dell'assicurazione obbligatoria comportava per il datore di lavoro, in ragione della natura essenzialmente assicurativa della tutela previdenziale antinfortunistica, l'assunzione di tutte le conseguenze contributive derivanti dalla verificazione di quell'evento dannoso e, in particolare, la rilevanza anche di tale infortunio agli effetti del tasso specifico aziendale, che determina-in relazione all'andamento infortunistico aziendale e per le singole lavorazioni assicurate-oscillazioni del tasso medio nazionale dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale. Poiché, infatti, la tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale, determina il tasso medio nazionale per ciascuna lavorazione ed il tasso specifico aziendale, in relazione all'andamento, parimenti aziendale, di infortuni e malattie professionali, quale risulta dal rapporto tra oneri e retribuzioni, e poiché gli oneri considerati a tal fine sono, tra l'altro, quelli finanziari relativi agli infortuni ed alle malattie professionali del periodo di osservazione, tra questi devono essere compresi anche gli oneri relativi alle prestazioni erogate per infortunio in itinere, in quanto indennizzato dall'Inail al pari di qualsiasi infortunio sul lavoro a prescindere dalla colpa del datore di lavoro, non avendo questa alcun rilievo ai fini della indennizzabilità dell'infortunio stesso e, quindi, degli oneri considerati dalla Tariffa. (Nella specie, la S.C. ha cassato, decidendo nel merito, la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda del datore di lavoro volta ad ottenere pronunce consequenziali alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di aumento-dal 40 al 56 per cento-del tasso di premio, adottato dall'Inail in dipendenza di un infortunio mortale in itinere, indennizzato dal medesimo istituto). (Cass. 6/8/2002, n. 11792, Pres. Mileo, Rel. De Luca, in Lav. nella giur. 2003, 76)
  • Costituisce infortunio in itinere, come tale indennizzabile dall'Inail, quello sofferto dal lavoratore a seguito di sinistro automobilistico occorsogli durante il tragitto per recarsi da casa al lavoro e viceversa, qualora risulti provata la necessità dell'uso del veicolo privato a causa della mancanza o comunque dell'inadeguatezza dei mezzi pubblici per raggiungere il lavoro, e ciò indipendentemente dall'accertata responsabilità colposa dello stesso lavoratore nell'incidente. (Trib. Milano 17/10/2001, Est. Salmeri, in D&L 2002, 213)
  • Va cassata la sentenza che abbia escluso l'indennizzabilità di infortunio in itinere subito a bordo di automezzo privato, trattandosi di rischio elettivo non imposto dall'orario di lavoro che doveva essere osservato, ma non abbia invece fatto ricorso ad un criterio di normalità-razionalità, che, nell'ambito di applicazione di una norma elastica, tenga conto degli standard comportamentali esistenti nella società civile rispondendo a valori guida dell'ordinamento di rango costituzionale idonei a risolvere il conflitto fra interessi dell'istituto assicuratore a non erogare prestazioni che esulino dalle sue funzioni di copertura di rischi propri delle attività lavorative e quello del lavoratore di vedere non escluso dall'ambito di tali attività momenti peculiari della sua personalità di uomo-lavoratore in esse coinvolte (quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni lavorative in relazione al tempo libero). (Cass. 3/8/2001, n. 10750, Pres. De Musis, Est. Guglielmucci, in Foro it. 2003, parte prima, 1845)
  • E' indennizzabile come infortunio in itinere il sinistro occorso ad un medico ospedaliero che, parcheggiata l'autovettura, mentre si accingeva a raggiungere il reparto dove avrebbe dovuto prestare la propria attività, inciampava in una catenella di delimitazione posta all'interno dell'ospedale (Cass. 10/1/01, n. 253, pres. Mileo, est.Lamorgese, in Foro it. 2001, pag. 1532)
  • Allorquando l'utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro (o di farne ritorno alla propria abitazione), particolarmente ove la strada pubblica conduce esclusivamente ad esso e non siano dunque possibili al lavoratore scelte diverse, si configura un rapporto finalistico o strumentale tra l'attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e quello di lavoro e viceversa ) e l'attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sé è sufficiente ad integrare quel quid pluris richiesto per la indennizzabilità dell'infortunio in itinere (nel caso di specie l'indennizzabilità è stata fatta conseguire all'accertamento della necessità dell'uso del mezzo privato, dovuto non ad una scelta arbitraria della lavoratrice ma all'inutilizzabilità del mezzo pubblico in ragione della inadeguatezza del servizio in relazione anche ai variabili orari dell'infortunata, capo d'ufficio di un'agenzia assicurativa, alla misura di 45 minuti con il ricorso all'autobus - contro i 5-7 minuti con l'impiego della bicicletta - nonché alla ragionevole esigenza di risparmiare tempo per raggiungere l'abitazione ed ivi accudire ai suoi impegni familiari (vincolanti giuridicamente) verso il marito, i due figli e la madre ottantenne invalida) (Cass. 14/11/00, n. 14715, pres. Ianniruberto, in Lavoro e prev. oggi 2000, pag. 2316)
  • In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in applicazione del principio secondo cui il generico rischio della strada può diventare rischio specifico di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia costretto a far uso di un mezzo privato di trasporto, deve escludersi la indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che sia rimasto infortunato in conseguenza dell'impiego della bicicletta per recarsi sul posto di lavoro, se la necessità di fare ricorso a tale veicolo sia esclusa dalla particolare vicinanza del posto di lavoro all'abitazione dell'interessato (nel caso il luogo di lavoro distava 800 metri dall' abitazione ed era quindi agevolmente raggiungibile anche a piedi, considerata anche la buona stagione e la giovane età dell'infortunata) (Cass. 13/11/00, n. 14681, pres. Ianniruberto, in Lavoro e prev. oggi 2000, pag. 2313)
  • L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza maggiormente rispettosa dei canoni della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della protezione dell'infortunato (art. 38 Cost.) - comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo dell'abitazione a quello del lavoro, anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché imposto da particolari esigenze; per luogo di abitazione non si può intendere soltanto quello di personale dimora del lavoratore, ma, soprattutto, il luogo in cui si svolge la personalità dell'individuo, di norma, nell'ambito della comunità familiare; di conseguenza, anche il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza della famiglia al luogo di lavoro, in considerazione dei doveri di rilevanza costituzionale di solidarietà familiare, deve reputarsi "normale" ( Cass. 8/11/00, n. 14508, pres. Ianniruberto, in Lavoro e prev. oggi 2000, pag. 2309 e in Foro it. 2001, pag. 1531)
  • Ai sensi dell'art. 2 T.U. 30/6/65 n. 1124, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere subito dal lavoratore nel percorrere con un mezzo proprio, la distanza tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro postula: a. la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca, per l'infortunato, quello normale per recarsi al lavoro e per tornare ala propria abitazione; b. la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c. la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purchè la distanza tra tali luoghi sia ragionevole (nella fattispecie, alla stregua di tali principi, la Corte Suprema ha cassato la decisione del giudice del merito che aveva escluso dalla tutela assicurativa obbligatoria l'infortunio occorso ad un lavoratore lungo il percorso verso la propria dimora, più vicina al luogo di lavoro rispetto a quello della propria residenza anagrafica, e resa nota al datore di lavoro, in base alla circostanza che la scelta dell'infortunato di tornare, alla fine della settimana lavorativa, ed alla vigilia del giorno festivo, al luogo di dimora, anziché presso la famiglia di origine, nel luogo di residenza, avrebbe costituito rischio elettivo) (Cass. 18/4/00 n. 5063, pres. Trezza, in Dir. lav. 2000, pag. 425, con nota di Gambacciani, L'infortunio in itinere: dall'interpretazione giurisprudenziale alla recente disciplina legislativa)
  • Non è indennizzabile, perché non qualificabile come accaduto in itinere per l'adempimento di un obbligo di servizio, l'infortunio mortale occorso al militare della guardia di finanza mentre, all'inizio della licenza, si recava alla propria abitazione con un automezzo privato (Consiglio di stato 13/12/99, parere n. 458, pres. Quaranta, in Foro it. 2000, III, 541)
  • L’infortunio in itinere è da comprendere nella tutela assicurativa obbligatoria in quanto sia riconducibile alla comune ipotesi di infortunio avvenuto "in occasione di lavoro". Tale infortunio può ritenersi indennizzabile allorquando l’attività strumentale e preparatoria, anteriore o successiva alla vera e propria prestazione lavorativa, e tra essa dunque anche l’attività di spostamento su strada tra abitazione e luogo di lavoro, sia obbligata e si renda necessaria per le particolari modalità e caratteristiche della prestazione lavorativa. In questo caso il generico rischio della strada, al quale sono indistintamente esposti tutti gli utenti della stessa, può diventare rischio specifico di lavoro quando a quel rischio si accompagni un elemento aggiuntivo e qualificante, per il quale l’infortunio su strada viene a trovarsi in rapporto di stretta e necessaria connessione con gli obblighi lavorativi (Cass. 21/4/99 n. 3970, pres. Sommessa, est. Mercurio, in D&L 1999, 746, n. Veraldi, L'infortunio in itinere e l'occasione di lavoro: lo sforzo interpretativo e ricostruttivo operato dalla giurisprudenza)
  • Costituisce infortunio in itinere, e come tale indennizzabile dall'Inail, quello sofferto dal lavoratore a seguito di sinistro automobilistico occorsogli durante il tragitto per recarsi in macchina in ufficio per svolgere di sabato prestazioni di lavoro straordinario, qualora risulti provata la necessità dell'uso del veicolo privato adoperato dal lavoratore a causa della mancanza di servizi pubblici che avrebbero potuto consentirgli di raggiungere il luogo di lavoro in tempo utile per l'inizio della prestazione lavorativa (Pret. Milano 14/11/94, est. Curcio, in D&L 1995, 388. In senso conforme, v. Pret. Milano 16/4/99, est. Curcio, in D&L 1999, 750)

 

Fonti dalle quali è stato tratto questo Articolo:

https://www.normattiva.it

https://www.iusinitinere.it/infortunio-in-itinere-tutela-lavoratore-bici-13634

http://www.di-elle.it/giurisprudenza/122-infortunio-e-malattie-professionali/685-infortunio-in-itinere

 

Altre sentenze nei confronti di militari:

https://www.nonsolomarescialli.it/militari-causa-servizio-tar-veneto-cambia/

http://www.francocrisafi.it/web_secondario/sentenze%202016/tar%20Friuli%20Venezia%20Giulia%20Trieste%20sez%201%20sentenza%20324%2016.pdf

https://www.avvocatoguerra.it/causa-servizio/domande-causa-servizio

Altri link interessanti:

https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PREVIMIL/Pagine/FAQ.aspx

https://www.altalex.com/documents/news/2007/05/15/infortunio-in-itinere-i-presupposti-per-il-riconoscimento-della-causa-di-servizio