COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE - 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa)

 

 *** *** Stralcio *** ***

 

Modifiche.

  • è prevista la rimodulazione del coefficiente che determina il numero massimo di promozioni da conferire al grado di luogotenente per l’anno 2023 in relazione alla più ampia platea di ispettori che, per effetto delle riduzioni di permanenza, maturerà i requisiti per l’avanzamento;
  • sono previste norme di avanzamento dei marescialli ordinari e dei marescialli capo;
  • è aggiornata la disciplina transitoria per l'attribuzione della qualifica speciale ad appuntati scelti e brigadieri capo; sono rimodulate le percentuali di ripartizione dei posti tra il concorso pubblico e quello interno ai fini dell’accesso al ruolo di ispettori nel periodo transitorio;
  • è ridotto da sei a tre anni il requisito di anzianità minima nel grado richiesto per la partecipazione al concorso straordinario per sottotenenti del Corpo, stabilendo che, per poter concorrere nell’ambito della riserva di posti del 25 per cento, gli interessati devono essere stati effettivamente impiegati, nell’ultimo quinquennio, quali specializzati nel relativo servizio;
  • vengono introdotte disposizioni di coordinamento tra i periodi di permanenza nel grado richiesto a partire dalle procedure di avanzamento per l’anno 2023 e quelli previsti dalla previgente normativa, nonché disposizioni riguardanti le aliquote di avanzamento per l’anno 2022;
  • è anticipata di un anno (dal 2025 al 2024) la promozione "dedicata" al grado di generale di divisione del ruolo normale - comparto aeronavale;
  • viene favorito un aumento della platea dei soggetti che potranno essere valutati fino all’anno 2027 ai fini dell’avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto ordinario;
  • sono previste apposite promozioni negli anni 2020 e 2022, coerentemente con le esigenze del comparto, e sono rimodulati i flussi reclutativi annualmente stabiliti, ai fini di uno sviluppo armonico del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
  • è incrementata la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti per poter disporre di un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria da impiegare nelle attività di polizia.
  • In particolare, sono dettate disposizioni volte a evitare effetti peggiorativi sul trattamento economico complessivo e sono introdotte alcune norme di salvaguardia.
  • Sono altresì incrementati i limiti complessivi di spesa predisposti per il finanziamento del meccanismo di defiscalizzazione del trattamento economico accessorio a favore dei dipendenti delle Forze di polizia e armate con i redditi minori.
  • Sono previste misure per apportare alcuni correttivi ritenuti necessari dopo l’entrata in vigore del decreto di riordino e modifiche volte a evitare disparità di trattamento e diversi istituti retributivi alla luce delle integrazioni normative intervenute.
  • In riferimento ai criteri di accesso alla carriera, segnala che la modifica del limite di età - da 30 a 26 anni - e del titolo di studio - non più la licenza di scuola media ma il diploma di scuola superiore - sta determinando l'esclusione di numerosi giovani dalle graduatorie del concorso per agenti di polizia bandito nel 2017.
  • Si rende necessario, quindi, un intervento per evitare l'applicazione retroattiva di nuovi requisiti a persone già selezionate secondo regole differenti.
  • l’incremento di 950 unità nella dotazione organica del ruolo iniziale degli appuntati e finanzieri, pari all’1,5 per cento della dotazione organica complessiva del corpo della Guardia di finanza;
  • la riduzione da otto a sei anni della permanenza nel grado di appuntato scelto ai fini dell’attribuzione della qualifica speciale; la possibilità di reclutamento nel ruolo di base in soprannumero rispetto alla dotazione organica, attingendo alle vacanze organiche dei ruoli sovrintendenti e ispettori, con previsione di riassorbimento nel tempo per effetto delle cessazioni e dei passaggi di ruolo;
  • la previsione per cui i tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico, non conseguenti ad interventi di natura sanitaria, costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici, qualora lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione dell’appartenente al corpo;
  • il requisito nei concorsi pubblici del possesso delle qualità morali e di condotta, anche in relazione agli ambienti di vita associata e di familiare;
  • l’esclusione dai concorsi pubblici dei candidati destinatari di licenziamento nella pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare;
  • la specificazione delle tipologie di proscioglimento che non risultano preclusive all’arruolamento in relazione al contingente per il quale si concorre;
  • la previsione dell’arruolamento diretto, tramite concorso pubblico, del personale da destinare alla componente Anti Terrorismo e Pronto Impiego, in deroga alla riserva di posti in favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate;
  • la cessazione della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici al termine dei 30 giorni entro i quali i rinunciatari al corso possono essere sostituiti, in luogo dell’attuale facoltà dell’amministrazione di procedere a scorrimento entro 18 mesi dall’approvazione delle stesse;
  • la possibilità per la commissione permanente di avanzamento di sospendere, in casi eccezionali, la valutazione nei confronti del militare qualora si ritenga di non poter raggiungere il pronunciamento sull’avanzamento;
  • la riduzione da otto a sei anni della permanenza nel grado di brigadiere capo ai fini dell’attribuzione della qualifica speciale;
  • la riduzione del periodo utile ad effettuare la nomina di ulteriori vincitori da un quinto a un sesto della durata del corso di formazione del ruolo sovrintendenti e l’incremento del periodo massimo di assenza da un quinto ad un quarto della durata dello stesso;
  • la facoltà di incrementare nei concorsi pubblici il numero dei posti messi a concorso del venti per cento, in luogo dell’attuale dieci per cento; la rimodulazione del periodo entro il quale poter sostituire i vincitori rinunciatari nel concorso interno per ruolo ispettori, da 20 giorni a un nono della durata del relativo corso e del periodo massimo di assenze pari a un sesto della durata dello stesso;
  • la possibilità per il personale in ferma, sottoposto a procedimento penale, di avanzare la domanda di ammissione al servizio permanente solo successivamente alla definizione del procedimento disciplinare conseguente dall’azione penale;
  • la previsione di identica disciplina per tutte le categorie per il personale in valutazione per l’avanzamento che si trovi nelle condizioni di detrazione di anzianità;
  • la riduzione della permanenza minima nel grado per l’avanzamento ad anzianità a maresciallo capo da sette a sei anni;
  • da ultimo, la riduzione della permanenza minima nel grado per l’avanzamento a scelta a maresciallo aiutante da otto a sette anni.
  • che gli ufficiali provenienti dal ruolo degli ispettori vengono iscritti nel ruolo normale – comparto speciale;
  • la previsione per cui i tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico, non conseguenti ad interventi di natura sanitaria, costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici, qualora lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione dell’appartenente al corpo;
  • l’esclusione dai concorsi pubblici dei candidati destinatari di licenziamento nella pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare; la specificazione delle tipologie di proscioglimento che non risultano preclusive all’arruolamento in relazione al comparto, alla specializzazione o alla specialità per cui si concorre;
  • il requisito nei concorsi pubblici del possesso delle qualità morali e di condotta, anche in relazione agli ambienti di vita associata e di familiare;
  • la cessazione della validità delle graduatorie concorsuali per l’accesso al ruolo ufficiali al termine dei 30 giorni entro i quali i rinunciatari al corso possono essere sostituiti;
  • la precisazione che ai fini della riserva di posti per i concorsi interni per le specializzazioni dei servizi aereo e navale, il militare deve essere stato impiegato in dette specializzazioni nell’ultimo quinquennio, escludendo i periodi di formazione;
  • l’estensione del limite d’età di 28 anni nel concorso pubblico al ruolo normale anche agli ufficiali di complemento, agli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio, finanzieri ausiliari, allievi marescialli, allievi finanzieri e allievi finanzieri ausiliari, oltre che per il ruolo ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri, per i quali è già previsto;
  • l’abbassamento da 35 a 32 anni del limite d’età per la partecipazione al concorso per ufficiale del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
  • la facoltà per l’amministrazione di autorizzare, su richiesta dell’ufficiale medico, la prosecuzione del corso di specializzazione avviato prima dell’assunzione in servizio;
  • la divisione dei posti messi annualmente a concorso in comparti;
  • l’introduzione di una ferma nei confronti degli ufficiali che, per esigenze dell’amministrazione, sono ammessi a domanda a corsi di dottorato di ricerca universitari;
  • la definizione del profilo d’impiego degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
  • la modalità di avanzamento al grado di colonnello per specialità e quella per generale di brigata per comparto;
  • l’esclusione, in ottica di semplificazione delle procedure di avanzamento nel ruolo normale, dei generali di brigata e dei colonnelli già valutati quattro volte e dei tenenti colonnelli già valutati 8 volte;
  • l’introduzione di una decorrenza unica (il 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il quadro di avanzamento) per le promozioni a scelta;
  • la precisazione che la posizione dell’ufficiale sospeso dal giudizio di avanzamento è presa in esame ogni anno, al fine di verificare la persistenza della causa impeditiva;
  • l’attribuzione agli ufficiali medici superiori, che dirigono uffici sanitari del corpo, della competenza degli accertamenti medico-legali per lesioni traumatiche da causa violenta subite dal proprio personale, attualmente in capo alle strutture sanitarie delle Forze armate; la rimodulazione della piramide organica degli ufficiali del ruolo normale;
  • la rivisitazione dei periodi minimi di permanenza nel grado di tenente colonnello, di colonnello e di generale di brigata e del numero di promozioni annuali ai suddetti gradi;
  • l’aggiornamento dei periodi minimi di comando richiesti ai fini dell’avanzamento ai gradi di maggiore del comparto ordinario e tenente colonnello del comparto speciale;
  • infine, la rimodulazione degli organici del ruolo ufficiali, fermo restando l’invarianza dell’entità complessiva della dotazione.
  • l'aggiornamento del requisito di anzianità di grado per la partecipazione al concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico finanziaria, dovuto all'allungamento di un anno della permanenza nel grado di tenente colonnello per l'avanzamento a colonnello;
  • l'esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e polizia tributaria per il ruolo tecnico-logistico-amministrativo, salvo i casi di impiego presso reparti preposti, per decreto, alle investigazioni economico-finanziarie;
  • la sospensione delle qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria, in caso di sospensione dall'impiego o dal servizio ovvero di provvedimento medico-legale di temporanea inidoneità al servizio per infermità di carattere neuro-psichico;
  • la sospensione delle qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria, per i militari del corpo in congedo della categoria dell'ausiliaria in caso di richiamo in servizio in altra amministrazione pubblica;
  • il diritto alle donne che partecipano ai concorsi e che, trovandosi in stato di gravidanza, non possono essere sottoposte agli accertamenti per l’idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio militare, a posticipare tali accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti d’età, con recupero, ai soli fini giuridici, dell’anzianità assoluta;
  • infine, la riduzione delle prerogative del Ministro dell'economia e delle finanze in materia disciplinare di stato e cautelare ai soli generali di corpo d'armata e di divisione.
  • la rideterminazione al rialzo del numero massimo di promozioni al grado di luogotenente a un quinto della dotazione organica del ruolo ispettori per l'anno 2023 con riduzione a un quarantesimo a partire dal 2024 invece che dal 2028, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo in conseguenza delle previste riduzioni delle permanenze nei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo;
  • l'aggiornamento della disciplina transitoria per ruolo ispettori, ruolo sovrintendenti e ruolo appuntati e finanzieri al fine di evitare scavalcamenti in relazione alle previste riduzioni di permanenza nel grado per l'avanzamento al grado successivo e per l'attribuzione della qualifica speciale;
  • la rimodulazione delle percentuali di ripartizione dei posti tra concorso pubblico e concorso interno per il reclutamento nel ruolo ispettori, con incremento del 5 per cento in favore degli interni per i concorsi relativi agli anni 2021 e 2022;la riduzione da 6 a 3 anni del requisito dell'anzianità minima per la partecipazione al concorso straordinario per sottotenente, riservato ai luogotenenti e la previsione che, ai fini della riserva di posti per le specializzazioni dei servizi aereo e navale, il militare deve essere stato impiegato in dette specializzazioni nell’ultimo quinquennio, escludendo i periodi di formazione;
  • l'anticipazione dal 2025 al 2024 della promozione al grado di generale di divisione del ruolo normale - comparto aeronavale;
  • l'incremento soprannumerario transitorio della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti del corpo, per un massimo di 1.500 unità complessive, distribuite nel corso degli anni dal 2020 al 2023, da riassorbire entro il 2029, al fine di ottenere un significativo aumento di ufficiali di polizia giudiziaria, analogamente a quanto previsto per le altre Forze di polizia;
  • la possibilità di ridurre della metà la durata del corso di formazione del ruolo sovrintendenti, per consentire l’articolazione di più cicli nello stesso anno;
  • l'applicazione delle misure orarie di lavoro straordinario ante riordino per i capitani (e gradi corrispondenti) in servizio al 01/01/2018, nel periodo compreso tra il compimento dei 13 anni di servizio dalla nomina a ufficiale fino alla promozione a maggiore, al fine di scongiurare effetti peggiorativi sul trattamento economico complessivo;
  • l'incremento annuo dei fondi nel decennio 2019-2028 destinati alla riduzione Irpef e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate con reddito complessivo inferiore a 28.000 euro;
  • l'estensione del riconoscimento degli assegni una tantum già riconosciuti al personale del ruolo ispettori, sovrintendenti e di base con la prevista anzianità nel rispettivo grado apicale al 31 dicembre 2016, al personale con le stesse caratteristiche nel periodo dal primo gennaio 2017 al 30 settembre 2017;
  • il riconoscimento di un assegno una tantum di 200 euro ai brigadieri capo (e sovrintendenti capo) che tra il 31 dicembre 2016 e il 30 settembre 2017 abbiano maturato una anzianità di qualifica tra i quattro e gli otto anni, a compensazione del raggiungimento nel ruolo di personale meno anziano, determinato dalle norme transitorie;
  • la corresponsione agli appuntati scelti (o assistenti capo), con almeno 8 anni nel grado, che hanno conseguito, tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017, il grado di vice brigadiere (o vice sovrintendente), di un assegno ad personam dal 1° ottobre 2017, pari alla differenza tra il parametro stipendiale previsto per la qualifica speciale del ruolo di base e quello di vice brigadiere (o vice sovrintendente);
  • l’estensione della corresponsione dell’assegno personale di riordino non riassorbibile, di importo pari a 650 euro, in luogo dell’equivalente assegno ad personam riassorbibile, per 13 mensilità e fino all'accesso alla dirigenza, agli ufficiali (o funzionari) che abbiano maturato i 13 anni dalla nomina a ufficiale/funzionario/aspirante prima del 1° gennaio 2018; l’incremento, a partire dal 1° gennaio 2020, di 270 euro annui per l’assegno
  • funzionale del personale dei ruoli di base in s.p. con 17 anni di servizio e di ulteriori 30 euro a decorrere dal 1° gennaio 2025.
  • Infine, merita attenzione anche l'articolo 41 (recante disposizioni finali e finanziarie) che prevede l’attribuzione di un assegno lordo una tantum al personale non interessato dagli effetti del riordino in quanto già in possesso della qualifica speciale del grado apicale della propria categoria. Gli importi stabiliti sono 250 euro per gli appuntati scelti, 350 euro per i brigadieri capo e 450 euro per i luogotenenti.