Nel reato militare di insubordinazione con ingiuria, integra l'offesa all'onore e al prestigio ogni atto o parola di disprezzo verso il superiore nonchè l'uso di tono arrogante, perchè si tratta di comportamenti contrari alle esigenze della disciplina militare per la quale il soggetto di grado più elevato deve essere tutelato, non solo nell'espressione della sua personalità umana, ma anche nell'ascendente morale di cui ha bisogno per un degno esercizio dell'autorità del grado e della funzione di comando. Tuttavia la condotta di insubordinazione deve inserirsi in un rapporto di effettiva - e non solo pretesa - subordinazione gerarchica

 

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. I penale, con la sentenza 7 marzo - 18 luglio 2019, n. 31829 (testo in calce) con cui ha disposto l'annullamento della sentenza che aveva condannato un Ispettore dei Carabinieri per il reato di insubordinazione con ingiuria (art. 189 c.p.m.p.) nei confronti di un Capitano dei Carabinieri, in relazione a due condotte (residuate dall'originaria contestazione): l'aver risposto il ricorrente all'ufficiale, che gli aveva chiesto di allontanarsi per potergli consentire di parlare con altro militare, che doveva essere lui a uscire perchè quello era il suo ufficio, profferendo le seguenti parole “No, l'ufficio è mio, esca lei”; l'aver rispedito allo stesso ufficiale sia una riservata personale, sia la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare.

Secondo i giudici penali militari del merito la prima condotta avrebbe determinato la lesione della sfera morale e del prestigio professionale dell'ufficiale per averlo costretto ad allontanarsi dall'ufficio dell'imputato al fine di  portare a termine il colloquio di servizio con l'altro militare; la seconda  avrebbe integrato l' ulteriore offesa della dignità e del prestigio dell'ufficiale, per la gratuità assoluta del gesto e la pubblicità dello stesso, correlata al mezzo di trasmissione prescelto per la restituzione del documento.

La difesa del militare aveva proposto ricorso per cassazione sostenendo che nel caso in esame non potesse riscontrarsi la fattispecie ritenuta in sentenza, in quanto il sottoufficiale si era limitato a manifestare una sua rimostranza rispetto a quella che era da lui vissuta come una coartazione illegittima nel contrasto insorto con il superiore gerarchico in ordine alle indagini di polizia giudiziaria, con conseguente esclusione dell'elemento soggettivo, e della stessa offensività, rientrando la condotta nella mera disobbedienza, inidonea a travalicare la soglia del penalmente rilevante.  

La sentenza

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non ha tenuto conto dell'interferenza fra gli episodi incriminati e lo svolgimento da parte del militare subordinato di indagini di polizia giudiziaria a lui direttamente demandate dall'autorità giudiziaria: ciò in quanto il contrasto fra i due militari era sorto in ragione delle delucidazioni sull'attività svolta, richieste dal Capitano al Maresciallo Capo, e dell'atteggiamento oppositivo tenuto da questo.

Tale essendo la genesi del contrasto su cui si erano innestate le condotte incriminate, si profilava di indubbio rilievo, secondo la Corte, il completo accertamento della natura dell'intervento del superiore gerarchico onde stabilire se esso fosse stato ispirato dalla volontà di compiere un atto di coordinamento o piuttosto di interloquire nella dialettica inquirente nell'ambito della quale il sottoufficiale stava effettuando determinate indagini di polizia giudiziaria.

La Corte ha a riguardo richiamato l'art. 109 Cost., per sottolineare come tale disposizione, nello stabilire che l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, intenda definire i due termini del rapporto di dipendenza funzionale, con riferimento all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria, in modo da escludere interferenze di altri poteri nella conduzione delle indagini, pur quando tali poteri promanino dalla medesima scala gerarchica dell'operatore di polizia incaricato della conduzione delle indagini. 

Il rapporto di dipendenza funzionale non determina una compressione del rapporto di dipendenza gerarchica della polizia giudiziaria nei confronti del potere esecutivo e all'interno di essa, ma non tollera che nella dialettica propria del rapporto gerarchico si sviluppino forme di coordinamento investigativo alternative a quello condotto dalla competente autorità giudiziaria.

Orbene, ciò premesso, la Corte ha evidenziato come nel caso al suo esame non fosse stato accertato se  l'intervento del superiore si fosse risolto nella trattazione di aspetti relativi al solo rapporto gerarchico, oppure se esso avesse attinto la sfera della dipendenza funzionale, nei termini sopraindicati.  Poichè pertanto la condotta di insubordinazione deve inserirsi in un rapporto di effettiva - e non solo pretesa - subordinazione gerarchica, la Corte ha annullato la sentenza impugnata  e rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello militare, in diversa composizione.

 

Sentenza n. 31829 18.07.2019 - Cassazione penale

 

(fonte: Altalex.com)