𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐕𝐈𝐓𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐃𝐎𝐕𝐄𝐑𝐄, 𝐔𝐒𝐈𝐅: 𝐈𝐋 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐄𝐕𝐄𝐑𝐀𝐑𝐄 𝐀𝐋 𝐋𝐈𝐌𝐈𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐓𝐄 𝐓𝐄𝐌𝐄𝐑𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐂𝐈 𝐏𝐎𝐍𝐄 𝐋'𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐑𝐎𝐆𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐇𝐄 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐂𝐎𝐒𝐀 𝐍𝐎𝐍 𝐅𝐔𝐍𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈!

“L’imprescrittibilità dell’azione di mero accertamento ad essere riconosciuto Vittima del Dovere è principio di eguaglianza formale, tipico del pensiero giuridico moderno e la tutela dei diritti al personale ferito nell’adempimento del dovere è demandata in via prioritaria alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con la legge del 28.04.2022 n. 46 - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo”.

Il 12 Ottobre 2022, la Corte di Cassazione, Sezione 6’ Lavoro nr.33105/22, rifacendosi in toto a recente giurisprudenza di altra Sezione della Cassazione Lavoro nr.17440 del 30.05.2022, ha ribadito l’imprescrittibilità ad essere riconosciuto Vittima del dovere.

La 6’ Sezione ha cassato la sentenza impugnata, ribadendo le pronunzie delle S.U.n.23300 del 2016 in merito alle provvidenze in gioco di carattere prevalentemente Assistenziali e indisponibili, non assoggettate al normale principio sancito all’art. 2934 c.c.

In mancanza di contrasto giurisprudenziale all’interno di sezioni diverse della Cassazione, non si è ritenuto rimandare la pronunzia alle S.U., ma invece alla Corde di Appello di Firenze in diversa composizione anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Appare ultroneo ravvisare che la decisione ultima della Corte fiorentina, sarà il “quarto grado di giudizio” che vedrà inevitabilmente soccombente il Ministero alle spese legali.

Giova ricordare che per un caso analogo a questo per il numero dei gradi di giudizio, ma diversamente nel merito, ultimamente la corte di Appello di Potenza S.n.3722 in riassunzione a seguite di sentenza della Cassazione, condanno il Ministero per i quattro gradi di giudizio a più di € 30.000 di spese legali. Il dubbio è che qualcosa non quadri!

Il resistere in giudizio ci potrebbe stare, anzi la possibilità di difendersi è un diritto costituzionalmente protetto e sancito all’art. 24 della Costituzione, diversamente il perseverare al limite della lite temeraria, ci pone l’interrogativo che qualcosa non funzioni.

Forse non saremo dei Giuristi, ma un appunto in merito al resistere fino all’inverosimile da parte dei Ministeri in merito alla prescrizione e appunto al merito della riconducibilità delle lesioni ex comma 563 e 564 ex lege 255/05 ci tocca farlo.

E’ ravvisabile che la gran parte delle lesioni ricadono spesso ai punti ex comma 563 [dalla (a) alla (f)] senza che debba essere fornita la prova del cd quid pluris, allora perché si resiste sino al 4’ grado di giudizio (il comma 563 non richiede, dunque, un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato anche nello svolgimento di servizi dì pubblico soccorso, nonché nei cd punti dalla a) alla f), [Cassazione Civile Ord. Sez. L. N.32158/21 del 19.05.2921 - per tutte, Cass., Sez.Un., n. 10791 del 2017; v., tra le successive conformi, Cass. n. 26012 del 2018)

Si spera che qualcuno possa desistere in qualche modo?

No, questo non accadrà mai, specialmente adesso che la legge ci permette di tutelare il sacrosanto diritto di coloro a poter accedere alle provvidenze in qualunque tempo, specialmente adesso che le Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale ci permettono di farlo. Questo è un nostro dovere ed un diritto dei feriti, delle vedove e degli orfani dei caduti nell’adempimento del Dovere.

 

 

A cura di:

Vincenzo Piscozzo - Segretario Generale U.S.I.F.

Giuseppe Caroli - Responsabile Nazionale Gruppo Professionale di Supporto “Vittime del Dovere”


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