LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO IN GIORNATA FESTIVA VA COMUNQUE REMUNERATA CON LA SPECIALE INDENNITÀ GIORNALIERA, (ex art. 54 DPR 164/2002) INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIA GIÀ STATO PROGRAMMATO IL RIPOSO SETTIMANALE (Tar Liguria)    

Con Sentenza n. 00385/2022 REG.PROV.COLL. – pubblicata il 16/05/2022 –  il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere al ricorrente l’indennità di compensazione (ex art. 54 DPR 164/2002) per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali, con decorrenza dal 26.1.2010 (interessati gli ultimi 10 anni), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.   

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L'ufficio Legale Nazionale sta valutando se sia o meno il caso di esperire un ricorso qualora venisse negato il pagamento dell'indennità oggetto della Sentenza in argomento.    

Per avere un'idea delle indennità spettanti, calcola il numero di domeniche, sommate al numero di riposi infrasettimanali nelle quali si è riposato, dal 2013 ad oggi.

 

Normativa di riferimento  

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2002, n. 164 (Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003).  

art. 54 c. 3 – Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero. (fino al grado di Tenente Colonnello)  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2009, n. 51 (Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007).  

Art. 38 c. 4 – Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute   inderogabili   esigenze di   servizio sia  chiamato dall’Amministrazione  a  prestare  servizio nel  giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità spettante ai sensi dell’articolo 28, comma 3,  del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170,  a compensazione  della  sola ordinaria  prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 57 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del  provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento militare "Trienno 2019-2021".

Art. 41 - Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute e inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel giorno festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 con decorrenza dal 2022, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 12,00. (fino al grado di Capitano)

 

 

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