1.Che cosa è la causa di servizio?
La causa di servizio” rappresenta l’istituto giuridico risarcitorio previsto dalla normativa vigente a favore dei dipendenti dello Stato che abbiano subito piccole o grandi menomazioni alla propria integrità fisica a seguito del servizio prestato. La causa di servizio, pertanto, si sostanzia nel riconoscimento di infermità o lesioni ricollegabili alla propria attività di servizio.
2. Quali sono i presupposti per ottenere il riconoscimento della causa di servizio?
I presupposti per il riconoscimento della causa di servizio sono sostanzialmente tre:
Þ l’esistenza di un rapporto d'impiego o di servizio che leghi il dipendente allo Stato;
Þ la circostanza che il dipendente abbia atteso ad un servizio comandato ovvero eseguito spontaneamente in forza dei doveri collegati al proprio ufficio nonché vi sia un legame tra l'attività svolta e la menomazione sofferta;
Þ l'assenza di dolo o colpa grave, da parte del dipendente, dovute dall'inosservanza del minimo grado di perizia, prudenza o diligenza previsto da leggi, regolamenti, circolari ed ordini.
La dipendenza da causa di servizio viene riconosciuta qualora venga dimostrato che tra il danno riportato e i fatti di servizio esiste un legame che può essere:
Þ causale diretto: quando il danno è direttamente collegabile all’evento di servizio; ciò avviene soprattutto in caso di lesione traumatica, quale può essere, a titolo esemplificativo, una frattura riportata in esecuzione di servizio di ordine pubblico.
Þ concausale: quando le mansioni svolte non sono causa diretta del danno, ma hanno contribuito in modo efficiente e determinante all’insorgere della malattia; un esempio calzante è rappresentato da patologie croniche all’apparato respiratorio in soggetti che hanno svolto per lunghi periodi servizio in condizioni ambientali e climatiche sfavorevoli.
3. Quali sono le infermità che danno diritto al riconoscimento della causa di servizio?
Le lesioni od infermità che danno diritto al riconoscimento della causa di servizio sono contenute nella Tabella A e nella Tabella B. La Tabella A elenca, in oltre 200 voci divise in 8 categorie, le menomazioni dell'integrità fisica personale di una certa rilevanza. Le differenti ipotesi so suddivise in modo decrescente in rapporto alla gravità dell'infermità subita (da 1° alla 8° categoria), mentre le menomazioni elencate all'interno di ciascuna categoria si considerano tra loro equivalenti. La Tabella B elenca 18 lesioni od infermità di minore entità. Le infermità non esplicitamente elencate nelle due tabelle sono indennizza solo nel caso in cui esse siano ritenute equivalenti alle patologie già previste.
4. Quale è il nesso tra la categoria di infermità e la percentuale di invalidità lavoro?
La legge non ha mai esplicitamente precisato i valori in percentuale di invalidità al lavoro attribuiti alle singole categorie. Di fatto si continua a fare riferimento una valutazione della Corte dei conti del 1960 che stabiliva i seguenti indici di invalidità al lavoro.
Ai fini dell'ISEE valgono le seguenti condizioni:
• disabilità media: invalidi per servizio con infermità ascritte alla 2^ e 3^ categoria della Tabella A;
• disabilità grave: invalidi per servizio con infermità ascritte alla 1^ categoria della Tabella A;
• non autosufficienza: invalidi per servizio con infermità ascritte alla 1^ categoria con diritto all'assegno di super invalidità di cui alla Tabella E5.
5. Cosa succede nel caso di due infermità appartenenti a categorie diverse?
Nel caso di due infermità, comprese tra la 2° e 8° categoria, all'interessato spetterà il riconoscimento di una nuova categoria, ottenuta per cumulo, in relazione a quanto previsto dalla Tabella F-1 dseguito riportata. In numeri arabi in grassetto indicano le due precedenti categorie ed in numeri romani le nuove categoria ottenuta per cumulo. I numeri arabi in grassetto indicano le due precedenti categorie ed i numeri romani la nuova categoria ottenuta per cumulo.
6. Come si avvia l’iter per la causa di servizio?
Il procedimento amministrativo in esito al quale viene definita la causa si servizio può essere avviato:
Þ su domanda dell’interessato o di un avente diritto; si pensi ad esempio ai congiunti superstiti in presenza di decesso dell’interessato a causa del servizio o al caso in cui il dipendente risulti impossibilitato a prendersi cura dei propri affari, ragione per la quale l’istanza è presentata da un altro soggetto;
Þ d'ufficio dall'Amministrazione quando: o è certa (o presunta su solide basi) la correlazione tra infermità o lesione e servizio; o l’infermità o lesione che ha causato invalidità o menomazione dell’integrità fisica, psichica o sensoriale o la morte sia stata contratta a seguito dell’esposizione per obbligo di servizio a cause morbigene”. La domanda di causa di servizio va inoltrata all’ente lavorativo di appartenenza o per il personale in quiescenza all’Ente Previdenziale, che provvederà ad inoltrarla, corredata della documentazione necessaria, alla Commissione Medica competente.
7. Come va prodotta l’istanza dell’interessato o dell’avente diritto?
È necessario riportare nel dettaglio ed in maniera puntuale l’infermità o la lesione subita, i fatti di servizio che vi hanno concorso e le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio. Al fine di ottenere una rapida definizione, l’istanza deve essere corredata di tutti gli atti che dimostrino la dipendenza delle infermità o lesioni dal prestato servizio; in tale contesto si annoverano lo stato di servizio, le ore lavorate all’esterno e all’interno, le cartelle cliniche le certificazioni nosologiche, la documentazione sanitaria comprovante l'infermità o la lesione e ogni eventuale ulteriore documento utile, fogli e rapporti di servizio, prove testimoniali. Risulta utile e necessaria una valutazione da parte di un medico legale dello stato di salute, al fine dell’attribuzione del grado di invalidità; il medico potrà essere d’ausilio anche ai fini dell’assistenza durante le visite di controllo della Commissione medica. È fondamentale l’articolata relazione dell’Amministrazione prevista dal D.P.R. 461/01.
8. Come si sviluppa la procedura d’ufficio?
La Procedura d’Ufficio prende l’avvio dai referti di Pronto Soccorso o dalle Dichiarazioni di Lesione Traumatica (DLT) compilate dal responsabile dei servizi medici del Corpo di appartenenza. La DLT riporta le circostanze dell’evento traumatico, l’esame obiettivo, la diagnosi, la prognosi, il provvedimento medico-legale e un giudizio preliminare sulla correlazione o meno tra la lesione, il fatto e il servizio prestato. Laddove la lesione traumatica: Þ risulti conseguenza certa del servizio svolto; Þ abbia comportato la necessità di ricorrere a cure presso una struttura sanitaria anche senza ricovero. L’amministrazione è obbligata ad istruire una procedura particolare con la predisposizione del c.d. Modello C.
9. Che cos’è il Modello C?
Il Modello C è una procedura semplificata che consente all’interessato di ottenere in maniera più rapida il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Viene avviata dall’Amministrazione di appartenenza nel caso di lesioni traumatiche con i caratteri dell’infortunio per causa violenta (traumi da energia fisica meccanica, elettrica, termica, pressoria, chimica ecc.) per le quali si siano rese necessarie le cure presso una struttura sanitaria.
10. Quali sono i termini di compilazione del Modello C?
Il modello C va compilato da parte dell’Amministrazione di appartenenza entro il termine di:
Þ 5 giorni in caso di ricovero e comunque, in ogni caso, entro la fine della degenza.
Þ 2 giorni dall’evento traumatico laddove non vi sia stato ricovero.
Per il rilascio del Modello C, attualmente risulta idonea qualunque struttura sanitaria Militare e non necessariamente è obbligatorio il passaggio da pronto soccorso di strutture ospedaliere. Sin dall’introduzione del Codice dell’ordinamento militare (D. Lgs 66/2010), l’articolo 199 aveva posto in capo alle infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici” le medesime funzioni già attribuite ai dirigenti degli ospedali (pertanto compiti di constatazione di evento lesivo di origine traumatica e compilazione del Modello C) e l’art. 1880 del medesimo Testo Unico aveva esteso la possibilità di accertamento alle strutture sanitarie militari. Attualmente, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 172/2019 che, con l’articolo 7, ha apportato modifiche all’art. 44 del D.P.R. 334/2000, medesime funzioni di constatazione e competenze sulla redazione del Mod. C sono poste in capo ai Dirigenti Direttori degli Uffici Sanitari Provinciali della Polizia di Stato. Il giudizio positivo della Direzione Sanitaria è definitivo. In caso di giudizio negativo, si potrà comunque avviare la procedura ordinaria per il riconoscimento della causa di servizio entro i termini di legge (6 mesi dall’evento traumatico o dalla conoscenza dell’infermità). Il Reparto di appartenenza, avuta notizia dell’evento traumatico, attiva, entro i termini di 2 o 5 giorni sopra indicati la compilazione del Modello C, provvedendo altresì ad acquisire i referti relativi alla constatazione e tutta la documentazione utile, trasmettendola alla struttura preposta, ovvero al Direttore Struttura Sanitaria Militare competente; quest’ultimo valuta quanto pervenuto, dispone eventuali ulteriori indagini diagnostiche che ritiene necessarie e definisce la procedura indicando la dipendenza da causa di servizio della invalidità riscontrata.
11. Cosa fare in caso non venga attivata la procedura del Modello C?
Laddove l’amministrazione di appartenenza non avvii la descritta procedura del modello C, chi ha subito la lesione o l’infermità può comunque presentare domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio sulla base della normale procedura.
12. Con il Modello C si ottiene anche l’iscrizione automatica alle tabelle di invalidità?
Il modello C non comporta l’iscrizione automatica alle tabelle di invalidità. Infatti, se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio e sulla eventuale ascrizione a categoria è devoluto alle commissioni mediche. Col Modello C, pertanto, si ottiene soltanto la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio: per l’ascrivibilità a categoria del danno subito è necessario comunque presentare domanda all’Ufficio competente che provvederà ad inviere la richiesta alla Commissione medica ospedaliera competente che si pronuncerà sugli esiti facendo riferimento alle citate Tabelle A e B.
13. Quali sono i tempi entro cui si può produrre istanza per accesso al beneficio?
I termini entro cui presentare la domanda dipendono dal beneficio che si intende ottenere:
Þ 6 mesi dall’evento di servizio che ha causato la menomazione o dal momento in cui si è scoperto di aver subito (o aggravato) una menomazione, se l’istanza è volta ad ottenere l'equo indennizzo o altri benefici diversi dalla pensione privilegiata. Il medesimo termine di 6 mesi è previsto per le domande presentate dopo la cessazione dal servizio entro un termine massimo di 5 anni dal collocamento a riposo o dal manifestarsi di patologie a lento decorso (elevati a 10 anni dal congedo per le invalidità derivanti dal morbo di Parkinson). In altre parole, se dopo la pensione scopri di aver sviluppato una patologia dipendente da fatti di servizio, puoi presentare la domanda per l’equo indennizzo entro 6 mesi da quando ti è stata diagnosticata, purché tu non sia a riposo da più di 5 (o 10) anni.
Þ 5 anni (10, in caso di parkinsonismo) dal congedo se si vuole richiedere la pensione privilegiata.
14. Come viene indennizzato chi ha subito una infermità per causa di servizio?
Per infermità di più rilevante entità, elencate nella Tabella A, al personale interessato spettano, in relazione alla gravità ed alla natura delle stesse, le seguenti provvidenze meglio specificate in seguito:
Þ A cura dell’Amministrazione:
• equo indennizzo:
• il diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa delle infermità riconosciute;
• l’esenzione dal ticket sanitario;
• scatto stipendiale;
• in caso di inidoneità parziale al servizio militare incondizionato, permanenza nello stesso ruolo con impiego in mansioni compatibili con la ridotta capacità lavorativa.
Þ A cura dell’Istituto previdenziale:
• la maggiorazione dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici, nel caso venga riscontrata un’invalidità ascritta dalla I alla IV categoria della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981;
• la pensione privilegiata con o senza transito ai ruoli civili. Per infermità di più lieve entità, contenute nella Tabella B, il dipendente ha diritto ad una indennità una tantum” in misura pari a una o più annualità della pensione di 8° categoria per un massimo di 5 annualità a seconda della gravità dell'infermità stessa.
15. Quale è l’iter per il riconoscimento della causa di servizio?
La causa di servizio è un procedimento amministrativo che si articola su quattro fasi.
Þ 1^ Fase - istruttoria. L’Amministrazione correda la domanda e la documentazione allegata con le proprie risultanze scaturenti da proprie indagini, quali il Rapporto informativo sull'attività lavorativa svolta dal richiedente a cura del responsabile della struttura da cui dipende lo stesso o ulteriori risultanze agli atti del fascicolo matricolare. La pratica, così istruita, va trasmessa alla Commissione Medica Ospedaliera competente entro 30 giorni. Sarà cura dell’amministrazione dare comunicazione all’interessato della dell’avvenuta trasmissione entro i successivi 10 giorni.
Þ 2^ Fase - Accertamento sanitario. La Commissione Medica Ospedaliera sottopone l’istante a visita medica entro 30 giorni dalla ricezione degli atti. La data di visita va comunicata al dipendente con anticipo di almeno 10 giorni. In questa fase è possibile e auspicabile che l’interessato si faccia assistere da un medico legale di fiducia. Terminati gli accertamenti, la CMO, redige apposito verbale che va inoltrato, entro 15 giorni dalla visita conclusiva, all’Amministrazione datoriale, corredato dalla copia conforme della domanda cui sono acclusi i rapporti informativi e l’eventuale ulteriore documentazione. Il verbale è completo di: • giudizio diagnostico; • data di conoscibilità dell'infermità; • data di sua stabilizzazione; • ascrizione tabellare; • giudizio di idoneità al servizio.
Þ 3^ Fase - Accertamento del nesso causale. Entro 30 giorni dalla ricezione del verbale, il Ministero competente è tenuto a inviare al Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS): • il verbale della CMO; • una relazione che riassume le informazioni relative al nesso causale tra l’infermità o lesione e l’attività di servizio; • l’eventuale documentazione prodotta dall’istante. L’interessato dovrà essere notiziato della trasmissione degli atti al Comitato di verifica entro i successivi 10 giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità di presentare richiesta di equo indennizzo entro ulteriori 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio esprime un parere sulla dipendenza dell'infermità dai fatti di servizio.
Þ 4^ Fase – Fase conclusiva o provvedimentale. L’Amministrazione, in base alle risultanze degli atti del procedimento - ossia il verbale della Commissione medica e il parere del Comitato, oltre alla documentazione prodotta dall’interessato può conformarsi al parere del Comitato oppure formulare osservazioni e chiedere un ulteriore parere allo stesso Comitato, che deve esprimerlo entro i successivi 30 giorni; a quest’ultimo parere l'Amministrazione deve necessariamente conformarsi adottando il consequenziale provvedimento. Il Decreto con il quale l’amministrazione si pronuncia può essere:
• concessivo con conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;
• negativo.
16. Quali sono le facoltà dell’interessato nel caso di espresso parere di non dipendenza da causa di servizio?
Avverso il giudizio espresso dalla Commissione medica ospedaliera è possibile fare ricorso, entro 10 giorni, alla Commissione Medica di 2° Istanza territorialmente competente, solo nel caso vi sia espresso giudizio di non idoneità al servizio. Contro il parere di NON dipendenza da causa di servizio espresso dal Comitato l’interessato, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento, può presentare controdeduzioni motivate da nuove osservazioni e argomentazioni che apportino elementi innovativi rispetto a quanto già esaminato dal Comitato stesso, allegando documentazione sanitaria e amministrativa contraria alle conclusioni espresse dal Comitato di verifica Laddove il parere del Comitato permanga negativo, all’ulteriore provvedimento emesso dall’Amministrazione competente si potrà presentare ricorso: Þ al T.A.R., entro 60 giorni dalla data della notifica; Þ straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data della notifica; Þ alla Corte dei conti, senza termine decadenziale; il ricorso può essere presentato in qualunque momento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata. Il ricorso alla Corte dei conti rappresenta una novella giurisprudenziale, scaturente dalla sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 4325/2014 ed ha una valenza di più ampia portata rispetto a quello esperibile al T.A.R. Quest’ultimo, infatti, si si limita all’annullamento dell’atto laddove venga ritenuto dichiarato illegittimo e può essere presentato nel termine massimo di 60 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego. Il ricorso alla Corte dei conti invece non ha limiti temporali. Nel corso dell’iter del ricorso la Corte ha facoltà di riesaminare i fatti di servizio, le condizioni ambientali e l’eziologia dell’infermità. Può avvalersi, inoltre, d’una nuova consulenza tecnica, acquisire perizie medico-legali prodotte dal ricorrente e, infine, pronunciarsi sulla causa di servizio con sentenza che riforma il decreto negativo impugnato dichiarando la dipendenza da causa di servizio delle infermità in discussione quale presupposto del diritto a pensione privilegiata.
17. Che cosa è l’istituto dell'interdipendenza?
Qualora un dipendente venga colpito da un’infermità che possa ricollegarsi ad una precedente già riconosciuta dipendente da causa di servizio viene fatto riferimento all'istituto della interdipendenza che di fatto rappresenta un aggravamento di una precedente infermità. Il riconoscimento del nesso di interdipendenza tra infermità diverse viene valutato e deciso dall'Amministrazione competente a seguito di specifica istanza dell'interessato e dà luogo, in caso positivo, ad un nuovo e più favorevole riconoscimento di categoria.
18. La riconosciuta dipendenza da causa di servizio può essere rettificata da un successivo provvedimento?
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, una volta accertato risulta definitivo anche per le successive richieste di aggravamento o di trattamento pensionistico di privilegio.
19. Cosa si deve fare se dopo il riconoscimento della dipendenza avviene un aggravamento?
In presenza di un aggravamento l’interessato può presentare una domanda di riliquidazione dell'equo indennizzo ottenuto per aggravamento di infermità entro e non oltre 5 anni dalla data di notifica del provvedimento.
20. Cosa succede nel caso l'interessato venga dichiarato non idoneo al servizio?
Il personale delle Forze di Polizia, che riporta una invalidità, non implicante l'inidoneità assoluta ai servizi di istituto, derivante da ferite, lesioni, o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei propri compiti, viene utilizzato in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa ed in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta.
approfondimento a cura di Mirko Saturno - Segretario Regionale Piemonte
https://www.infodivise.it/la-causa-di-servizio-focus-20-risposte-alle-domande-piu-frequenti/
https://www.forzearmate.eu/2022/11/21/usif-la-causa-di-servizio-20-risposte/