A questa associazione sindacale giungono segnalazioni da ogni parte d’Italia in merito alle peculiarità attinenti la materia delle vittime e alle interpretazioni restrittive dei datori di lavoro che, seppure non lo prevedano ab origine le normative di riferimento (vgs ex dpr 510/99), starebbero emettendo pareri spesso contrastanti con il volere del legislatore e, in sub ordine, all’interpretazione già in positivo del Giudice di legittimità, in merito alla riconducibilità delle lesioni con la materia delle Vittime.
Le varie norme succedutesi nel tempo, chiarite in positivo dai vari giudizi di legittimità pronunziati della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro e Sezioni Unite, hanno affermato che la materia delle Vittime assurge a rango Costituzionale per la natura dei diritti che ne derivano, assistenziali e previdenziali, nonché indisponibili e imprescrittibili.
Non meno importante è l’attenzione che varie associazioni sindacali militari, associazioni di sostegno a favore delle attività e progetti contro le Mafie e la Corruzione, associazioni di volontariato, associazioni ONLUS ecc., pongono nei confronti della cd prescrizione e decadenza dei diritti previsti dalle norme e ribadite dal Ministero dell’Interno nel 2019.
A tal riguardo, le citate associazioni hanno chiesto che fosse fatta un’attenta e urgente riflessione al fine di evitare interpretazioni ingiustamente restrittive, presupposto essenziale al riconoscimento dei diritti alle vittime.
Risulta pertanto impensabile che i diritti di cui ci occupiamo possano essere soggetti a prescrizione o decadedenza, anche in presenza dei prescritti requisiti, soggettivi e oggettivi, a causa di pareri difformi alla normativa e al volere stesso del legislatore.
Questo significherebbe delegittimare l’avente diritto, il militare ferito o l’erede!
Quindi i diritti costituzionalmente protetti non sono conseguenza del fatto illecito, ma esclusivamente della lesione riportata, o peggio, della morte nell’adempimento del dovere.
Questo dovrebbe deporre a favore delle vittime senza dubbio alcuno!
E allora se tali rilievi sono condivisibili, tutti quegli atti endoprocedimentali ex dpr 510/99 di competenza esclusiva delle Prefetture (pareri), non possono discostarsi da tali principi, onde evitare inutili contenziosi dinanzi la magistratura civile.
Pertanto, i pareri, eventualmente emessi anche dai Comandi di appartenenza dei militari, ove dovessero risultare difformi alla normativa e all’interpretazione del legislatore, porterebbero inevitabilmente l’avente diritto ad adire il Giudice ex 442 c.p.c..
A parere di questa associazione sindacale, eventuali contenziosi che dovessero scaturire dalla natura difforme di tutti gli atti cd endoprocedimentali prodotti dal Comandante del reparto dove il militare è in forza, potrebbero essere ripresi in negativo dalla Giustizia Contabile come “utilis initus” all’illegittimo diniego, con il rischio di risarcimento da parte del datore di lavoro.
Il Segretario Generale Nazionale - Vincenzo PISCOZZO
Il Responsabile Nazionale del gruppo professionale di supporto "vittime del dovere" - Giuseppe CAROLI