Le Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, sono state finalmente pubblicate in Gazzetta Ufficiale con la Legge 28 aprile 2022, n. 46.

All’art. 5, specificatamente si legiferano le Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:

a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 del presente articolo;

b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

e) alle pari opportunità;

f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.

Sostanzialmente le prerogative dei sindacati, sono appunto tutte quelle situazioni afferenti al benessere del personale, in particolar modo chi si trova nella posizione d’impiego con menomazioni psico-fisiche, esempio appunto quelle ricadenti alla legge 104/92, al dpr 731/81 e alla legge 68/99.

A sancirlo, già in precedenza, era stato il Consiglio di Stato (s.n. 3411/2012).

Palazzo Spada chiarì già allora che la legge n. 104/1992, ed in particolare l'articolo 33, così come modificato dall'articolo 24 della legge n. 183/2010, si applicavano anche ai militari, alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco.

In particolare, secondo un principio di pari dignità sociale sancito dall’art. 3 della Costituzione, non potrebbe essere “il veto al principio di specificità delineato dall'articolo 19 della legge n. 183/2010”, motivo ostativo all'applicazione diretta della legge.

Quanto sentenziato, mette definitivamente in cantina, dopo lunghi e immotivati contrasti, l’inapplicabilità della “nuova legge 104/1992” così come modificata dal c.d. “Collegato Lavoro”, ovvero la legge n. 183/2010.

Per cui anche ai militari ed alle forze dell’ordine devono essere applicati i principi cui alla legge n. 104/1992, così come modificati dalla legge n. 183/2010.

Inoltre, la pubblica amministrazione, ove richiesto dal militare istante, deve accogliere la richiesta di trasferimento del lavoratore motivata da una grave situazione personale, anche se nell’ufficio di destinazione non ci sono posti disponibili. Il rischio del sovrannumero è infatti “un elemento secondario” rispetto all’esigenza del dipendente, per esempio, di assistere il coniuge gravemente malato, o addirittura preservare la propria disabilità.

Pertanto, le gravi esigenze personali prevalgono infatti su quelle dell’organizzazione dell’organico. Inoltre, in applicazione dell’art. 55 del d.P.R. n. 335 del 1982, il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all’organico dell’ufficio, laddove, sussistano gravi ed eccezionali situazioni personali (TAR Puglia – Lecce, sez. III, 24 settembre 2010 n. 1990).

A tal riguardo vgs appunto il dpr 738/81 - Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio - Art. 8. Trasferimento del personale invalido, “Le autorità competenti secondo i vigenti ordinamenti, in relazione anche alla qualifica o grado rivestito dall'interessato, possono disporre, a domanda e sentita la commissione di cui all'art. 4, il trasferimento ad altra sede del personale invalido per accertate esigenze di assistenza e di cura. Il trasferimento può essere disposto in sede diversa da quella richiesta, purché la località soddisfi ugualmente le esigenze di assistenza e di cure di cui al comma precedente. Ove esigenze di servizio impediscano il trasferimento richiesto, l'accertata invalidità costituisce comunque titolo preferenziale per dar luogo successivamente al trasferimento stesso”.

Per cui e senza riserve, le Commissioni Medico-Ospedaliere, in presenza di un militare con menomazioni fisiche che impediscano il normale svolgimento delle mansioni a lui originariamente assegnate con la piena idoneità, ai sensi del citato dpr 738/81 e della legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), destina l’invalido a mansioni prettamente d’ufficio, esonerandolo dal servizio operativo ed addestrativo.

De plano, andrebbero concessi tutti i diritti stabiliti ex lege 104/92, dpr 738/81 e legge 69/99, cd soggettivi, che rappresentano il massimo grado di tutela di un interesse individuale, peraltro costituzionalmente protetti, senza discrezionalità alcuna.

 

A cura di:

Vincenzo Piscozzo - Segretario Generale U.S.I.F.

Giuseppe Caroli - Responsabile Nazionale Gruppo Professionale di Supporto “Vittime del Dovere”

 

https://www.forzearmate.eu/2022/07/08/linvalido-militare-ha-diritto-alla-legge-104-92-dpr-738-81-e-legge-68-99/

https://nonsolomarescialli.it/usif-apprlicabilita-lex104-92-anche-agli-invalidi-militari/

https://www.infodivise.it/linvalido-militare-ha-diritto-alla-legge-104-92-dpr-738-81-legge-68-99/