Il diritto al conteggio dei 6 scatti stipendiali sul T.F.S., da applicare al personale che cessa dal servizio prima del limite di età ordinamentale, ai sensi del D.L. 387/1987, è stato riconosciuto anche dal TAR Lombardia!  

Come già anticipato in data 25 Novembre 2020 con il parere pubblicato (raggiungibile a questo link), si è aperta una nuova stagione di contenziosi alla luce della sentenza nr. 1231/2019 del Consiglio di Stato.

Con la recente pubblicazione della sentenza nr 1184/2021 del Tar Lombardia (puoi prelevare la sentenza cliccando qui) è stato accertato il diritto alla corresponsione dei 6 scatti stipendiali al personale che cessa dal servizio prima del limite di età ordinamentale, con conseguente rideterminazione degli importi erogati. Il collegio giudicante, infatti, ritenendo la propria competenza giurisdizionale in materia, ha statuito che l’art. 6-bis del DL n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, deve interpretarsi nel senso che, nel calcolo dell’indennità di buonuscita per coloro che hanno compiuto 55 anni ed hanno 35 anni di servizio utile, devono computarsi i sei scatti di cui al comma 1 del citato art. 6-bis.

Ciò in virtù del fatto che la giurisprudenza appare ormai concorde in tal senso (si vedano infatti sul punto la sentenza n. 1231/2019 del C.di S., oltre alla recente sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 133/2021) in quanto il dato testuale del comma 2 dell’art. 6-bis, impone il riconoscimento dei citati sei scatti al personale collocato a riposo dopo i 55 anni di età e con un servizio utile di 35 anni, senza ulteriori limitazioni.

Pertanto, alla luce delle considerazioni finora svolte, per tutti gli iscritti, è possibile inviare una e-mail all’ indirizzo: legale.nazionale@usif.it, per avere ulteriori informazioni ed una consulenza gratuita in materia per l’analisi della propria posizione.

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