Che cosa dice la legge

Secondo lo schema normativo disegnato dall’art.1 comma 563 della Legge n. 266/05, per Vittime del Dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (sotto indicati) e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: 

  1. nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  2. nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; 
  3. nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; 
  4. in operazioni di soccorso;  
  5. in attività di tutela della pubblica incolumità; 
  6. a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Chi sono i possibili beneficiari

Accostando le due leggi, risulta che questo vasto insieme di soggetti comprende (quod tale est lex): magistrati ordinari, militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, personale del Corpo forestale dello Stato, funzionari di pubblica sicurezza, personale del Corpo di polizia femminile, personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, vigili del fuoco, appartenenti alle Forze armate (inclusi i militari di leva) dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, altri dipendenti pubblici.

I soggetti equiparati

Secondo lo schema normativo disegnato dall’art.1 comma 564 della Legge n. 266/05, sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso,  in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

 

Quali benefici spettano

  1. assegno vitalizio di euro 500,00 (Cassazione S.U. sentenza n. 7761/2017) per ciascun mese, soggetto a perequazione annua, a tutti i superstiti compresi, dall' 01.01.2008, i figli maggiorenni, ed agli infortunati con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (25%);
  2. revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate prima del 26.08.2004, per un eventuale aggravamento e per riconoscimento del danno biologico e morale;
  3. esenzione del pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria;
  4. diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato;
  5. beneficio dall'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, oltre a quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta, incluso IRPEF;
  6. diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonchè del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi a carico dei superstiti;
  7. Borse di studio, esenti da imposizione fiscale, in favore delle vittime, dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario;

 

Decorrenza dei benefici dall'1.12.2007

  1. h) speciale elargizione di euro 200.000 rivalutata in automatico per i superstiti aventi diritto o per i soggetti con invalidità permanente non inferiore all'80%,
  2. speciale elargizione di euro 2.000 (oltre la rivalutazione ISTAT) per punto percentuale di invalidità in favore degli infortunati, compresi gli equiparati.

 

Decorrenza dei benefici dall'1.1.2008

  1. speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 al mese, con perequazione automatica, a tutti i superstiti compresi i figli maggiorenni ed agli infortunati con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (25%);
  2. due annualità di pensione incluso la tredicesima mensilità in favore dei superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, in caso di decesso.

 

Come fare domanda e poi, eventualmente, ricorso

Collegarsi al sito http://www.gdf.gov.it/servizi-per-il-cittadino/fiamme-gialle-per-il-sociale/vittimedel-dovere, scaricare l’apposita modulistica predisposta, compilandola in ogni sua parte, descrivendo il servizio svolto e le concrete modalità di verificazione dell'evento, spiegare perché si ritiene di essere ricompresi nella categoria delle Vittime del Dovere o Equiparati, concludere chiedendo che vengano accordati i benefici in parola e infine allegare la documentazione pertinente in proprio possesso. L’istanza va presentata tramite il Comando di appartenenza (per le vittime), tramite patronato/sindacato (per i superstiti e/o orfani). In caso di rigetto si apre ovviamente lo scenario del ricorso in materia di diritti assistenziali di fronte al giudice ordinario dove l’istante é residente.

 

N.B.

Esiste un’apposita sezione dove poter scaricare le principali norme che regolano il settore "Vittime del Dovere", raggiungibile da qui.

 

 

 

 

Nota a cura del socio fondatore USIF CAROLI Giuseppe (2^ Compagnia G. di F. Taranto Vittima della Criminalità)