Il recente parere del Consiglio di Stato, nr. 334 del 2019, ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l’indennità di polizia prevista dall'art. 43, comma 3, della L. n. 121 del 1 aprile 1981 (“Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio”), consiste in una remunerazione che non è ancorata allo svolgimento di specifiche mansioni ma più in generale “ad una specifica e diversificata condizione del dipendente pubblico” (Cons. Stato n.1549/2006; n. 7190/2003) e conseguentemente, non avrebbe natura accessoria o indennitaria bensì intrinsecamente stipendiale.

Verrebbe quindi meno il principio stabilito dall’art.3, comma 63, della l. n. 537 del 1993 che stabilisce il divieto, per i pubblici dipendenti, di cumulare le indennità accessorie con altri analoghi trattamenti economici accessori (ritenendo dunque legittimo il cumulo dell’indennità giudiziaria che ha carattere accessorio con quello dell’indennità di polizia che deve essere ricompresa nel trattamento stipendiale di base).

Da ciò si evince il fatto che, nella liquidazione dei compensi afferenti alle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di servizio prestato, la remunerazione debba essere rivalutata alla luce dei principi poc’anzi richiamati e che, quindi, possano essere richieste le differenze retributive nei limiti dei termini decadenziali.

Questa Organizzazione Sindacale, pertanto, ha deciso di adoperarsi per dare la possibilità ai suoi iscritti di intraprendere un’azione giudiziaria volta alla tutela dei propri interessi, specificando che, nel ricalcolo ai fini del ricorso confluiranno anche le ore "HLM" e quelle di servizio straordinario effettuate in O.P. 

 

IL TERMINE ULTIMO PER L’ADESIONE AL RICORSO E’ FISSATO AL 15 giugno 2021

Potranno aderire all’iniziativa tutti i SOCI USIF, con le seguenti modalità:

  1. I soci USIF che intendono proporre ricorso dovranno effettuare un bonifico di 10 euro sul c/c intestato all’USIF ed appositamente dedicato, il cui IBAN è: IT 32 O 01005 03203 000000005249 (da non confondere con quello su cui vanno effettuati i bonifici per l’iscrizione all’USIF, o il suo rinnovo); nella causale del bonifico dovrà essere indicato il cognome, il nome, il codice fiscale e la dicitura “ricorso straordinari” (qualora gli spazi a disposizione nella causale del bonifico non siano sufficienti, inserire il nome con la sola iniziale o ridurre la dicitura “ricorso straordinari” a “ric. straord.”; una volta in possesso del documento da cui risulta l’avvenuto bonifico, questo dovrà essere scansionato e salvato in formato .pdf con nomefile “R.Str._Cognome_Nome_CodiceFiscale”;
  1. dovranno scaricare la Procura alle liti, stamparla, compilarla, firmarla e poi scansionarla e salvarla in formato .pdf con nomefile “Proc._Cognome_Nome_CodiceFiscale”;
  1. dovranno inoltre scansionare e salvare (sempre nello stesso formato .pdf e con nomefile “Doc._Cognome_Nome_CodiceFiscale”) un proprio documento di identità in corso di validità;
  1. dovranno scaricare la Scheda personale, stamparla, compilarla, firmarla e poi scansionarla e salvarla in formato .pdf con nomefile “Scheda_Cognome_Nome_CodiceFiscale”;
  1. una volta in possesso della documentazione di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. (documento attestante l’avvenuto bonifico, procura alle liti, documento d’identità e scheda personale), questa sarà oggetto di due inoltri:
  1. con pec, come allegato, al seguente indirizzo: alessandrocassiani1@ordineavvocatiroma.org
  2. come e-mail a ricorso.straordinari@usif.it  

avendo cura, in entrambi gli invii, di controllare che tutta la documentazione sia stata allegata e che risulti perfettamente leggibile.

Al termine della raccolta delle adesioni sarà inviata (all’Amministrazione), in nome e per conto dei ricorrenti da parte del legale patrocinante, un’istanza volta ad ottenere la rivalutazione della remunerazione oraria per l’attività lavorativa prestata oltre il normale orario di servizio nonché la corresponsione delle differenze retributive maturate.

In difetto di riscontro nei termini previsti, il ricorso sarà depositato ed interesserà gli ultimi 5 anni a ritroso dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’Amministrazione.

Si specifica che le eventuali spese di soccombenza saranno sostenute da USIF esclusivamente per coloro in regola con il tesseramento al momento del pagamento delle spese stesse.

PER I “NON SOCI”

Qualora un “NON SOCIO USIF” volesse aderire al ricorso straordinari diventando prima SOCIO USIF ed usufruendo, quindi, della tariffa agevolata di 10 euro, dovrà prima effettuare l’iscrizione all’USIF seguendo le istruzioni riportate nell’apposita sezione del sito dedicata al TESSERAMENTO ovvero contattando il referente territoriale di zona.

Una volta formalizzata la sua iscrizione, percorrerà gli step sopra descritti, con la sola differenza che nell’invio a ricorso.straordinari@usif.it dovrà allegare, oltre alla sopra prevista documentazione, anche il documento (sempre in formato .pdf e salvato con nomefile “NUOVO_Cognome_Nome_CodiceFiscale”) attestante l’avvenuto bonifico di 15 euro per l’iscrizione quale nuovo socio.

Locandina ricorso

Riepilogo documentazione:

 

 Procura alle liti

 

 

 

 Scheda personale

 

 

Area tesseramenti

 

 Informazioni ai ricorrenti. Aggiornamento del 11 maggio 2022

 

 

 

 Informazioni ai ricorrenti - Elenco Tar e nnrr di ruolo. Aggionamento del 07 giugno 2022