Sovente si incontra tra le notizie acquisite in rete o, tramite passaparola, la "famosa” legge Pinto sui risarcimenti dovuti dall’ Amministrazione per l’irragionevole durata del processo. Vediamo, in particolare, di cosa si tratta.  

CHE COS’E’ LA LEGGE PINTO

La legge numero 89 del 24 marzo 2001, è un provvedimento che riconosce a coloro che hanno dovuto affrontare un processo di durata irragionevole la possibilità di richiedere un'equa riparazione per il danno patrimoniale o non patrimoniale subito.

Ma cosa si intende per durata ragionevole di un processo?

Per il primo grado di giudizio si reputano ragionevoli tre anni, per il secondo grado due anni e per il grado di legittimità un anno.

Per computare la durata occorre fare riferimento a criteri differenti a seconda che il processo sia di natura civile o di natura penale.

Nel primo caso, il termine decorre dal deposito del ricorso introduttivo o dalla notifica dell'atto di citazione.

Nel secondo caso, invece, il termine decorre da quando l'indagato viene a conoscenza del procedimento penale a suo carico mediante un atto dell'autorità giudiziaria.  

ATTENZIONE AI RIMEDI PREVENTIVI  

A partire dal 31 ottobre 2016, la procedura prevista dalla legge Pinto può essere attivata, a pena di inammissibilità della domanda, solo dopo aver esperito i cd. "rimedi preventivi". Tali rimedi sono differenti a seconda della tipologia di processo che si contesta.

In particolare, nel processo civile il rimedio preventivo è rappresentato dalla proposizione del giudizio con rito sommario o dalla richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario fatta entro l'udienza di trattazione e, in ogni caso, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i tre anni del primo grado di giudizio. Ove non sia possibile il rito sommario di cognizione, anche in secondo grado, il rimedio preventivo è rappresentato dalla richiesta di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c. da farsi sei mesi prima che spiri il termine di ragionevole durata del processo e anche se la competenza è quella collegiale del Tribunale.

Nel processo penale il rimedio preventivo è rappresentato da un'istanza di accelerazione da farsi almeno sei mesi prima della scadenza del termine di durata ragionevole. Nel processo amministrativo il rimedio preventivo è rappresentato da un'istanza di prelievo con la quale segnalare l'urgenza del ricorso. Nei processi contabili e pensionistici davanti alla Corte dei conti e alla Corte di cassazione, infine, il rimedio preventivo è rappresentato da un'istanza di accelerazione presentata, rispettivamente, almeno sei mesi o almeno due mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata. Tuttavia occorre segnalare che, per costante giurisprudenza della CEDU, (condivisa anche dalla Consulta) "i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma solo se "effettivi" e, cioè, solo se e nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente”.  

LA MISURA DELL'INDENNIZZO  

Una volta proposta la domanda, il giudice, se la accoglie, può liquidare a titolo di equa riparazione per la irragionevole durata del processo una somma non inferiore ad euro 400,00 e non superiore ad euro 800,00 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine di durata ragionevole.

La misura dell'indennizzo non può, in ogni caso, essere superiore al valore della causa.  

Roma, 14/01/2021    

 

 

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(Fonti: legge n.89 del 24/03/2001; legge n. 248/1955, art. 6, in recepimento della Convenzione europea del 1950; www.studiocataldi.it/articoli/25871; Sentenza nr. 88/2018 della Corte Costituzionale.)