Tar Bologna, Sez. I, sent. del 29 giugno 2020, n. 432.
È illegittima la sanzione disciplinare della perdita del grado inflitta ad un carabiniere per essersi apposto, sugli avambracci, tatuaggi di grandi dimensioni, condotta ritenuta incompatibile con il Regolamento sulle uniformi per l’Arma dei Carabinieri, i doveri di rettitudine assunti con il giuramento e tale da compromettere il rapporto di fiducia con l’Arma; si tratta, infatti, di inadempimento meritevole di sanzione ma non di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto.
Ha chiarito la Sezione che l’incisione di tatuaggi, ove per dimensioni e contenuto siano deturpanti della persona e indice di personalità abnorme, può sicuramente costituire un illecito sul piano disciplinare in quanto in contrasto con il Regolamento sulle uniformi per l’Arma dei Carabinieri oltre che con il d.P.R. 15 gennaio 2010 n. 90 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).
Ha aggiunto che costituisce principio generale in tema di sanzioni disciplinari per i dipendenti pubblici, compresi quelli appartenenti ai Corpi militari, quello secondo cui la P.A. dispone di un'ampia sfera di discrezionalità nell'apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare, fermo restando che l'applicazione della misura afflittiva “deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell'illecito ascritto” (Tar Lazio, sez. I , 2 marzo 2020, n. 2689) non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
Ciò premesso, il motivo del difetto di proporzionalità della sanzione comminata rispetto alla condotta censurata è apparsa meritevole di positiva considerazione, dal momento che, anche ove i tatuaggi per le relative dimensioni siano obbiettivamente deturpanti della persona, non si ravvisa per ciò solo il venir meno del rapporto fiduciario con l’Amministrazione e la ragionevolezza della massima sanzione espulsiva bensì i presupposti per l’applicazione di una sanzione più mite.
La condotta addebitata seppur non di lieve entità non appare inadempimento di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, tenuta in considerazione sia la possibilità di impiego del ricorrente presso unità operative ove non è imposta l’uniforme a maniche corte sia della stessa rimozione ove volontaria dei tatuaggi.